News Ambiente – Il D.lgs. 36/2003 si applica anche alle discariche già chiuse al momento dell’entrata in vigore del testo normativo. Inoltre, la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2003 non è necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 452bis c.p.

La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso per cassazione avanzato avverso una sentenza di condanna emessa a carico di un commissario ad acta per aver lo stesso cagionato un inquinamento ambientale – dovuto all’infiltrazione di percolato nella parte più antica della discarica in gestione, non impermeabilizzata – con colpa specifica, in particolare omettendo di adottare le dovute precauzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 D.lgs. 36/2003 e successive modificazioni.

La difesa dell’imputato contestava, nello specifico, l’applicabilità del testo normativo da ultimo citato al caso di specie dal momento che la discarica era stata chiusa negli anno 90 e il prevenuto nominato comissario della stessa solo nel successivo anno 2013. Ne sarebbe dovuta conseguire l’inoperatività delle disposizioni ivi previste al soggetto agente stante la circostanza per cui il 25° considerando della Direttiva 1999/31/CE – di cui il D.lgs. 36/2003 costituisce recepimento dell’ordinamento interno – esclude dal proprio campo di applicazione le discariche già chiuse al momento dell’entrata in vigore. Inoltre, ad ulteriore conferma di quanto dedotto, la difesa adduce come il D.lgs. 121/2020, modificando il testo del D.lgs. 36/2003, abbia ribadito come le disposizioni afferenti alla gestione post-operativa della discarica abbiano efficacia solo nei confronti di discariche nuove o di nuovi lotti aperti in discariche preesistenti.

La Suprema Corte di Cassazione ha, però, rigettato il ricorso, affermando che:

  1. i “considerando” di cui alle direttive europee non sono dotati di efficacia normativa e, pertanto, non può esserne postulata la loro applicabilità diretta o efficacia vincolante;
  2. la formulazione del 25° considerando richiamato dalla difesa («considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura») ammette la possibilità per il singolo Stato Membro di determinarsi in senso contrario alla proposta esclusione della normativa alle discariche già chiuse;
  3. conformemente alla possibilità accordata, il legislatore italiano, nel testo del D.lgs. 36/2003, non ha previsto alcuna esclusione così estendendo l’applicabilità delle disposizioni normative a tutte le discariche, anche quelle già chiuse al momento della sua entrata in vigore. Conformemente si è, inoltre, espresso, in innumerevoli occasioni, il Consiglio di Stato;
  4. d’altro canto, la novella di cui al D.lgs. 121/2020 non ha determinato alcuna abolitio criminis dal momento che le disposizioni la cui operatività è stata espressamente circoscritta alle «discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell’entrata in vigore del presente decreto» non hanno alcuna inerenza rispetto alla questione in esame;
  5. ai fini della configurazione del reato di inquinamento ambientale colposo è, in ogni caso, irrilevante la questione innanzi trattata, essendo sufficiente l’accertamento della mera colpa generica dell’agente, intesa come violazione delle ordinarie regole di diligenza. Circostanza questa accertata dal giudice di merito.

Cass. Pen., Sez. III, 21 Giugno 2023 – Ud. del 15.02.2023 – Pres. L. Ramacci – Rel. U. Macri – n. 26785.