News Ambiente – La Corte di Cassazione si pronuncia sulla limitata applicabilità della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto agli illeciti penali in materia ambientale e sui rapporti tra l’art. 131bis c.p. e la procedura estintiva di cui agli artt. 318bis e ss. TUA

Occorre, innanzitutto, premettere come, a norma degli artt. 318bis e ss. D.lgs. 152/2006, nelle «ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» e le quali siano punite «con la sola pena dell’ammenda o con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda», il contravventore possa ottenerne la giudiziale dichiarazione di estizione previo adempimento, nei tempi e nei modi previsti dall’autorità di vigilanza, delle prescrizioni da questa imposte ai fini della regolarizzazione dell’illecito e, a seguito di ciò, previo pagamento, nei termini imposti, di una somma pari ad un quarto del massimo della pena pecuniaria prevista per la contravvenzione; di converso, l’art. 131bis c.p., così come da ultimo novellato dal D.lgs. 150/2022, ammette che «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

Pur prendendo atto di come, a detta delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, non vi sia tipologia di reati per cui l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto sia ontologicamente preclusa, nella pronuncia in commento, la Terza Sezione ha, invero, chiarito come, in materia ambientale – in considerazione anche della particolare preminenza e intensità di tutela che il legislatore italiano ha inteso assicurare al bene giudirico ambiente – l’istituto di cui all’art. 131bis c.p. possa e debba trovare applicazione solo in casi limitati.

Dal mero punto di vista sistematico, in ipotesi di contravvenzioni che abbiano cagionato un «danno o pericolo concreto ed attuale di danno» – rispetto alle quali non potrebbe trovare applicazione la procedura estintiva prevista dal testo unico ambientale – sarebbe astrattamente possibile escludere la punibilità dell’agente laddove tale danno, seppur realizzatosi, si appalesi come esiguo. Ne derivebbe, però, l’assurdo meccanismo per cui colui che non abbia cagionato un danno ambientale potrebbe avvantaggiarsi dell’estinzione del reato solo previo adempimento di talune prescrizioni ed oneri economici; mentre, colui che lo abbia cagionato – e che per tale motivo sarebbe escluso dalla procedura estintiva – potrebbe godere del più benevolo trattamento dell’esclusione della punibilità che non richiede alcun pagamento o condotta riparativa.

A patirne sarebbe, inoltre, l’intero sistema normativo del diritto dell’ambiente, improntato com’è ad una logica conformativa/deflattiva.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di legittimità, senza voler definire una casistica tassativa, ha ritenuto che l’istituto di cui all’art. 131bis c.p. possa trovare applicazione in materia ambientale solo in casi limitati. Così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allorquando «la procedura estintiva sarebbe concretamente applicabile, avendo l’imputato posto in essere tutte le attività riparative necessarie, ma non è stata attivata per cause a lui non riconducibili [..] ovvero ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto» [..] sulla base di un esame ex post, l’«offesa» risulti di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesi in cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma e adempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato».

Contrariamente, l’esclusione della punibilità non può essere dichiarata nei casi in cui «le prescrizioni non siano state ottemperate, ovvero nel caso in cui l’indagato abbia chiesto di essere ammesso alla procedura estintiva agevolata e l’organo di controllo abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’ammissione», salva una diversa valutazione del giudice in ordine a suddetto giudizio.

Cass. Pen., Sez. III, 28 Luglio 2023 – Ud. del 21.06.2023 – Pres. L. Marini – Rel. A. Galanti – n. 32962.