News Ambiente – Copertura dei rifiuti contenenti amianto in discarica: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Città Metropolitana di Torino

Con istanza di interpello identificata al protocollo in entrata n. 32209 del 06.03.2023, la Città Metropolitana di Torino ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in ordine alle modalità e ai criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto in discarica a norma dell’Allegato 4 Paragrafo 5 D.lgs. 152/2006 e, in particolare, circa: a) la possibilità di provvedere alla copertura in discarica di suddetta rifiuti a mezzo altri rifiuti pericolosi e/o non pericolosi che siano ammissibili in discarica a norma dell’art. 7septies e che posseggano le caratteristiche geomeccaniche richieste dal succitato paragrafo 5; b) in caso di risposta negativa e quindi di possibilità di utilizzare come copertura il solo terreno di provenienza naturale, se allo scopo possa dirsi idoneo anche il terreno da scavo identificato come rifiuto e avente codice EER 17.05.04; c) la possibilità, a seguito di realizzazione di idonea copertura, di consentire il passaggio sopra i rifiuti contenenti amianto degli automezzi necessari al conferimento e ralizzazione della successiva copertura, pur con adozione delle opportune cautele al fine di evitare la frantumazione dei rifiuti e/o la dispensione di polveri e fibre.

Con propria nota identificata al protocollo in uscita n. 128411 del 03.03.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha specificato che:

  • la normativa generale in materia di discariche impedisce che la copertura dei rifiuti contenenti amianto possa avvenire per il tramite di altri rifiuti, pericolosi o non pericolosi, sia anche terreno di provenienza naturale;
  • è da escludersi la possibilità di far transitare automezzi sul fronte attivo della cella della discarica utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto dal momento che la copertura degli stessi con materiali inerti di spessore pari a 20 cm «non possiede caratteristiche idonee a dissipare eventuali carichi derivanti dal passaggio di mezzi al di sopra dello strato di rifiuti e a garantire l’integrità dei rifiuti abbancati».

Come di consueto, il Ministero ha infine chiarito come «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, Parere Protocollo in uscita n. 128411 del 03.08.2023 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – chiarimenti circa il conferimento di Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) in discarica per rifiuti pericolosi, copertura dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003”.