News Ambiente – Rifiuti da manutenzione del verde pubblico: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Regione Veneto

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, il quale ha espressamente previsto che i residui della manutenzione del verde pubblico non possano dirsi esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte IV del Testo Unico Ambientale, la Regione Veneto ha avanzato interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – identificato al protocollo in entrata n. 146294 del 22.11.2023 – domandando: a) di confermare che, a prescindere dalla modifica normativa, i residui di manutenzione del verde pubblico non possano essere, in ogni caso, ricondotti al campo di esclusione di cui all’art. 185 D.lgs. 152/2006 in quanto non qualificabili come “paglia o altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso”; b) se, ai fini della qualificazione dei residui di manutenzione del verde pubblico quale sottoprodotto, l’onere della prova del requisito previsto dall’art. 184bis lett. a) D.lgs. 152/2006 – ovvero dell’essere il materiale derivato da un processo di produzione – di difficile dimostrazione stante la complessità di qualificare l’attività di manutenzione quale processo di produzione – possa dirsi soddisfatto ex lege dalla previsione di cui al D.M. 23.06.2016; c) se la previsione di cui al D.M. 10.03.2020 – in forza della quale «le eccedenze dei residui di manutenzione del verde pubblico “devono essere compostate all’interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi”» – definisca casi tassativi di esclusione dei materiali in parola dalla disciplina sui rifiuti e/o modalità di modalità di gestione degli stessi quali sottoprodotti.

Con nota protocollo in uscita n. 128413 del 03.08.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che:

  • come già affermato con propria Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021, i residui di manutenzione del verde pubblico sono esclusi dalla deroga di cui all’art. 185 D.lgs. 152/2006 stante la loro inclusione all’interno della definizione di rifiuto urbano di cui all’art. 183 comma 1° lett. b-ter) D.lgs. 152/2006;
  • considerato il requisito di cui all’art. 184bis comma 1° lett. a) D.lgs. 152/2006 nonché la definizione di “processo di produzione” fornita dalla Circolare Ministeriale n. 7619 del 30.05.2017 – in virtù della quale tale è da intendersi un «processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc..» – e valutata, altresì, la circostanza per cui «l’attività manutentiva, pure se compresa all’interno della definizione di processo produttivo, è da intendersi comunque riferita come attività di supporto del processo produttivo stesso ovvero finalizzata e funzionale al mantenimento in efficienza del processo produttivo», il Ministero dell’Ambiente conferma i dubbi interpretativi espressi dalla Regione Veneto in merito alla difficoltà di qualificare l’attività di manutenzione del verde ornamentale, indipentemente se pubblico o privato, come parte di un processo produttivo (ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2135 c.c. per l’imprenditore agricolo);
  • né il D.M. 23.06.2016 né il D.M. 10.03.2020 possono dirsi norme speciali in grado di esonerare l’operatore dall’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 184bis D.lgs. 152/2006 né di escludere ex lege un dato materiale dalla disciplina dei rifiuti, ma, con particolare riguardo al D.M. 10.03.2020, il Ministero ha ammesso che «le indicazioni contenute all’interno del dm 10 marzo 2020, “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, ed in particolare il reimpiego dei materiali organici residuali in situ ai fini del compostaggio, dovrà essere sempre valutata alla luce di quanto discusso in merito alle corrette modalità di gestione di tale residuo. A tale riguardo si possono tenere in considerazione le disposizioni stabilite dall’art. 183 comma 1 lettera qq-ter) del d.lgs. 152/06 e quanto specificatamente indicato per l’autorizzazione di tale attività dall’art. 214, comma 7-bis, del medesimo decreto legislativo».

Come di consueto, il Ministero chiarisce, in chiusura, come «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, Parere Protocollo in uscita n. 128413 del 03.08.2023 avente ad oggetto “Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 – Gestione dei residui della manutenzione del verde urbano”.