News Ambiente – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento ministeriale dettante le condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Occorre, in premessa, ricordare come la disposizione di cui all’art. 214-ter comma 2° D.lgs. 152/2006 prevedesse l’adozione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, da parte del Ministero dell’Ambiente di un decreto ove fossero «definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo».

In attuazione di tale comma, pertanto, in data 10 Luglio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il Decreto Ministeriale n. 119, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 204 del 01.09.2023.

Come chiarito dal provvedimento, «Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario» – tale potendo essere considerato quel prodotto finale o componente del prodotto finale che abbia la stessa finalità del prodotto originario dal quale è stato concepito nonché le medesime «caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato».

Di converso, sono esclusi dall’ambito applicativo del Regolamento: «a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; c) pile, batterie e accumulatori; d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182; e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; g) i veicoli fuori uso»; h) « irifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici».

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 119 del 10 Luglio 2023 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 204 del 01 Settembre 2023 – e avente ad oggetto «Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».