In considerazione delle condizioni climatiche in atto, l’Ispettorato del Lavoro ha adottato una nota, indirizzata agli ispettorati interregionali e territoriali, fornendo indicazioni circa i profili «di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischi». In particolare, dapprima richiamando le precedenti note nn. 4639 del 02.07.2021, 3783 del 22.06.2022 e 4753 del 26.07.2022, l’Ispettorato del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni ai fini della corretta valutazione del rischio all’interno del Documento di cui all’art. 17 comma 1° lett. a) D.lgs. 81/2008 nonché della sua gestione.
L’Ispettorato ha, in particolare, ribadito come – qualora in sede di svolgimento di attività ispettiva si ravvisi l’assenza nel DVR e nel POS del rischio in parola – «la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione».
Nota Prot. n. 5056 del 13 Luglio 2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avente ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”.