News Ambiente – I materiali derivanti dall’attività di demolizioni e costruzioni non possono mai essere qualificati come sottoprodotti

La Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, ha ribadito come i materiali derivanti dalle attività di demolizione e costruzione debbano sempre qualificarsi come rifiuti – ostando, alla loro sussumibilità nella categoria dei sottoprodotti, lo stesso tenore letterale dell’art. 184bis D.lgs. 152/2006, laddove richiede che la sostanza o oggetto sia «originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto».

In questa prospettiva, l’attività di demolizione di un edificio, quale quella in essere nel caso concreto, non può essere definita quale “processo di produzione” – dovendosi con tale locuzione fare riferimento ad «un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali». Diversamente, la demolizione di un edificio «non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all’eliminazione dell’edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni».

Inoltre, per mera completezza espositiva, si rappresenta come la definizione di “processo di produzione” fornita sia, a detta della stessa Terza Sezione, non esaustiva – non essendo in grado di ricomprendere tutte le molteplici alternative produttive offerte dalla tecnologia. Cionostante, la sua tensione finalistica alla realizzazione di un bene ha portato la dottrina ad escludere che i sottoprodotti possano originare da attività di consumo e, in alcuni casi, anche da attività di servizio (anche se la giurisprudenza, su queste ultime attività, non è concorde).

Riprendendo le fila del discorso, la Suprema Corte ha, poi, chiarito come i materiali derivanti da demolizione e costruzione siano esclusi dal campo applicativo di cui all’art. 184bis TUA anche in forza del tenore letterale dell’art. 184 comma 3° lett. b) D.lgs. cit. il quale qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis». A detta della Corte, l’inciso finale «è esclusivamente riferito ai materiali provenienti dalle sole attività di scavo, come emerge dal tenore letterale della disposizione e dal richiamo, prima della modifica ad opera del d.lgs. n. 205 del 2010, all’art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo. La collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art. 184, che li qualifica espressamente come rifiuti».

Cass. Pen., Sez. III, 08 Maggio 2024 – Ud. del 18.01.2024 – n. 18020 Pres. L. Ramacci Rel. A. Aceto.