Nel giudicare infondato il ricorso per Cassazione avanzato dalla difesa, la Terza Sezione, nella pronuncia in commento, ha, in prima battuta, chiarito come il disposto di cui all’art. 256 comma 2° D.lgs. 152/2006 punisca colui che abbandoni rifiuti, indipendentemente dalla qualificazione, come speciali e domestici, degli stessi.
In secondo luogo, con riguardo alla fattispecie in parola, la Corte ha, dapprima, richiamato il proprio precedente orientamento a norma del quale la differenza fra l’ipotesi criminosa di cui all’art. 255 e quella di cui al susseguente art. 256 comma 2° D.lgs. 152/2006 sia da individuarsi esclusivamente nella qualifica del soggetto agente di talché tale ultimo reato è integrato dalla «condotta del titolare di un’impresa o del responsabile di un ente che abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività comunque riconducibili all’impresa o all’ente, in quanto dagli stessi esercitabili anche in maniera occasionale ed illegale, essendo esclusa la configurabilità dell’illecito penale nel solo caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l’impresa o l’ente».
La Terza Sezione ha, però, ritenuto di precisare il principio di diritto anzidetto al fine di evitare equivoci interpretativi volti a negare la configurabilità della contravvenzione in parola – a favore dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 255 D.lgs. 152/2006 – nei casi in cui l’imprenditore abbandoni rifiuti non propri. Non è, infatti, «sulla qualifica dei rifiuti e sulla loro provenienza che si traccia il confine tra l’illecito di cui all’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e quello di cui al comma 2 dell’art. 256», specie a seguito della modifica introdotta a tale ultima norma ad opera dell’art. 1, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426 che ha soppresso l’aggettivo “proprio”, affiancato proprio al concetto di rifiuti abbandonati. Ne consegue che: «ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell’autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa, posto che il reato in esame può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 256, comma 2, riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva»
Cass. Pen., Sez. III, 08 Maggio 2024 – Ud. del 18.01.2024 – n. 18046 Pres. L. Ramacci Rel. A. Aceto.