News Ambiente – Il reato di cui all’art. 256 comma 2° D.lgs. 152/2006 è integrato anche nel caso in cui i rifiuti abbandonati siano “domestici” e/o non prodotti direttamente dall’agente

Nel giudicare infondato il ricorso per Cassazione avanzato dalla difesa, la Terza Sezione, nella pronuncia in commento, ha, in prima battuta, chiarito come il disposto di cui all’art. 256 comma 2° D.lgs. 152/2006 punisca colui che abbandoni rifiuti, indipendentemente dalla qualificazione, come speciali e domestici, degli stessi.

In secondo luogo, con riguardo alla fattispecie in parola, la Corte ha, dapprima, richiamato il proprio precedente orientamento a norma del quale la differenza fra l’ipotesi criminosa di cui all’art. 255 e quella di cui al susseguente art. 256 comma 2° D.lgs. 152/2006 sia da individuarsi esclusivamente nella qualifica del soggetto agente di talché tale ultimo reato è integrato dalla «condotta del titolare di un’impresa o del responsabile di un ente che abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività comunque riconducibili all’impresa o all’ente, in quanto dagli stessi esercitabili anche in maniera occasionale ed illegale, essendo esclusa la configurabilità dell’illecito penale nel solo caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l’impresa o l’ente».

La Terza Sezione ha, però, ritenuto di precisare il principio di diritto anzidetto al fine di evitare equivoci interpretativi volti a negare la configurabilità della contravvenzione in parola – a favore dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 255 D.lgs. 152/2006 – nei casi in cui l’imprenditore abbandoni rifiuti non propri. Non è, infatti, «sulla qualifica dei rifiuti e sulla loro provenienza che si traccia il confine tra l’illecito di cui all’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e quello di cui al comma 2 dell’art. 256», specie a seguito della modifica introdotta a tale ultima norma ad opera dell’art. 1, comma 24, legge 9 dicembre 1998, n. 426 che ha soppresso l’aggettivo “proprio”, affiancato proprio al concetto di rifiuti abbandonati. Ne consegue che: «ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, è necessaria e sufficiente la qualifica soggettiva dell’autore della condotta, non essendo altresì richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa, posto che il reato in esame può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 256, comma 2, riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva» 

Cass. Pen., Sez. III, 08 Maggio 2024 – Ud. del 18.01.2024 – n. 18046 Pres. L. Ramacci Rel. A. Aceto.