News Ambiente – La Cassazione chiarisce l’ambito di operatività dell’esclusione dei “rifiuti da estrazione” dalla disciplina generale di cui alla Parte IV del TUA

L’iter giudiziario prende le mosse dal sopralluogo effettuato presso un’area di discarica autorizzata al deposito dei residui dell’attività estrattiva; nell’occasione, gli operanti di polizia giudiziaria, però, accertavano la presenza in loco, oltre che di rifiuti di ardesia provenienti da attività di estrazione in cava del materiale lapideo, anche da operazioni di taglio e spacco del minerale effettuate preso altro stabilimento produttivo. Ne conseguiva la contestazione dell’illecito di discarica abusiva, l’ipotesi accusatoria ritenendo questi secondi rifiuti esclusi dall’ambito dell’autorizzazione in essere e, per l’effetto, assoggettati alla ordinaria normativa in materia di rifiuti.

Il Tribunale del riesame aveva ritenuto insussistente il fumus del reato di discarica abusiva sulla scorta di un’interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 185 comma 2° lett. d) D.lgs. 152/2006 e 3 comma 1° lett. d) D.lgs. 117/2008 e della Legge Regionale (Liguria) n. 18/1999 in forza del quale, stante la mancata distinzione, nella normativa di settore, tra taglio primario e secondario dell’ardesia e l’espressa esclusione da tale regime delle lavorazioni successive di materiali di cava (diverse dal mero taglio), «tutti i rifiuti derivanti dal taglio dei materiali della cava pur effettuati all’esterno della cava, sono, per espressa previsione di legge, rifiuti provenienti dallo sfruttamento della cava e, quindi, rientranti tra quelli abbancabili presso le apposite discariche autorizzate».

Di avviso contrario il Procuratore che, infatti, presentava rituale ricorso per Cassazione. Per quanto qui di interesse, lo stesso lamentava come la normativa sui rifiuti di estrazione non potesse essere interpretata estensivamente e come la lettura fornitane dal Tribunale del riesame contrastasse con la definizione di rifiuto di estrazione, datane dall’art. 185 comma 2° lett. d) D.lgs. 152/2006 e dall’art. 3 comma 1° lett. d) D.lgs. 117/2008 «secondo cui tali sono quei rifiuti “derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”, laddove la nozione di “trattamento” è quella che ha ad oggetto direttamente ed esclusivamente la risorsa minerale al fine di estrarre minerale con esclusione quindi dei residui derivanti da fase produttiva diversa della lavorazione industriale del materiale, i cui residui rientrano nella disciplina generale del rifiuto». Nel caso di specie, i rifiuti erano costituiti da «scarti di un processo di lavorazione a tutti gli effetti della materia prima frutto di taglio e spacco avvenuto neppure in situ, ma in separato e distante laboratorio produttivo di proprietà di altro ente, sicchè erroneamente sarebbero stati sottratti alla disciplina generale dei rifiuti, da cui la conclusione della sussistenza del fumus commissi delitti in assenza di autorizzazione all’ammasso nella discarica».

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione è stata, pertanto, chiamata a risolvere l’interrogativo «se i residui di lavorazione del taglio dell’ardesia, effettuato presso i laboratori ardesiaci, esterni alla cava, da parte del soggetto autorizzato alla coltivazione della cava, siano rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 152 del 2006, da gestire come tali, oppure siano rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 185, comma 2, lett. d) del d.lgs n. 152 del 2006 e art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 117 del 2008, tenuto conto altresì della Legge Regionale Liguria n. 19 del 1999».

Nel fornire riscontro a quanto richiesto, la Corte ha dapprima richiamato la normativa di settore applicabile, chiarendo, da un lato, come «il legislatore non ha ritenuto di declassare come “non rifiuto” i materiali qualificati rifiuto di estrazione, ma solo, ribadendone la natura di rifiuto, ha inteso escludere la normativa generale in favore della applicazione di altra disciplina ritenuta specificamente dettata al riguardo e considerata in grado di soddisfare i medesimi obiettivi di tutela ambientale» e dall’altro come, ai sensi dell’art. 3 comma 1° lett. d) D.lgs. 117/118, la nozione di trattamento vada ricollegata a quell’attività che «ha ad oggetto direttamente ed esclusivamente la risorsa minerale al fine di estrarre il minerale e che siano presenti all’interno del sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh), il quale ultimo, si noti, corrisponde ad un’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’ambito di apposito atto autorizzativo e gestita da un operatore».

Ulteriormente la Corte ha fatto rinvio a quanto già statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità a mente della quale «l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali» di talché «sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura, cosicché l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale».  

Prosegue la Terza Sezione affermando come tale conclusione non si ponga in contrasto con la previsione di cui alla      Legge Regionale 18/1999 la quale ha ricompreso anche il taglio, oltre alla frantumaizone e al lavaggio, fra le attivitòà di lavorazione dei rifiuti ricomprese nel regime di deroga alla Parte IV del Testo Unico Ambientale. Ciò in quanto, in primo luogo, lo stesso legislatore regionale ha chiarito «che deve trattarsi di attività “di lavorazione primaria” (cioè quella che avviene nella cava)», contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, e, in secondo luogo, che la normativa regionale deve, in ogni caso, restare soggetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale.  

Cass. Pen., Sez. III, 21 Maggio 2024 – Ud. del 09.05.2024 – n. 20028 Pres. L. Ramacci Rel. E. Gai.