Con proprio interpello identificato al Protocollo Mase in entrata n. 209181 del 20.12.2023, la Provincia di Como ha manifestato taluni dubbi con riguardo alla gestione dei rifiuti di origine vegatale galleggianti nelle aree lacustri; in particolare, in considerazione della modifica introdotta ad opera della L. 60/2022, in forza della quale sono assimilati ai rifiuti urbani anche quelli «accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune», la Provincia ha rappresentato, da un lato, un dubbio circa la qualificazione dei «detriti galleggianti di origine vegetale, costituiti ad esempio da ramaglie,tronchi ecc. [..], nelle acque lacustri» come rifiuti e, in secondo luogo, un problema di suddivisione di competenze tra Provincia e Comune dal momento che la presenza dei primi, «soprattutto in seguito ad eventi meteorologici di una certa intensità è fenomeno frequente e del tutto naturale» e la loro rimozione si pone come attività doverosa tanto per esigenze di «ripristino dell’equilibrio naturale dell’ambiente lacustre compromesso» (competenza provinciale) quanto di tutela della sicurezza della navigazione e di estetista del lago (competenza comunale).
Inoltre, l’interpellante ha specificato come «le metodologie e le attrezzature utilizzate per la rimozione dei detriti galleggianti nelle acque lacustri (natanti dotati di benna e nastro trasportatore) non permettono la selezione a monte del materiale; pertanto, anche in occasione di eventi metereologici intensi, il materiale raccolto, seppur costituito in prevalenza da legno e fogliame, contiene una percentuale non irrilevante di rifiuto di origine antropica».
Da qui, i tre interrogativi formulati al Ministero:
«1. Se i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi siano da considerarsi quali rifiuti, atteso che, per quanto esplicitato nelle premesse, in determinate condizioni si rende necessario la loro raccolta e il conseguente avvio a recupero/smaltimento, integrando quindi la definizione di cui all’art. 183 comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.»;
«2. Se tali materiali siano ricompresi nella definizione di rifiuto urbano di cui all’art. 183 comma 1, lettera b)-ter, come innovato dalla Legge n. 60/2022, e di conseguenza se:
2.1 le eventuali campagne di raccolta degli stessi debbano essere effettuate su iniziativa del Comune territorialmente competente o in ogni caso previo nulla osta dello stesso ai sensi dell’art. 3 della medesima disposizione legislativa;
2.2 il Comune territorialmente competente debba individuare delle apposite strutture di raccolta di
tali rifiuti (rif. art. 2 comma 3);
2.3 I costi sostenuti per la gestione di tali rifiuti siano coperti dalla componente tariffaria di cui al
comma 7 dell’art. 2»;
«3. Se le Province e le Autorità di Bacino possano essere considerate nel novero dei “soggetti promotori” di cui all’art. 1, comma 2, lettera f) della Legge n. 60/2022»
Con nota Protocollo MASE in uscita n. 110134 del 14 Giugno 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato i quesiti posti:
- dapprima richiamando la definizione di gestione dei rifiuti di cui all’art. 183 comma 1° lett. n) D.lgs. 152/2006, in forza della quale tali non sono considerate le attività di «prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati», si è chiarito che l’assunzione della qualifica di rifiuto, nel caso di specie, è piuttosto connessa alla volontà della Provincia di disfarsi di tali materiali e che l’ipotesi prospettata sembra pacificamente riconducibile alla previsione di cui all’art. 183 comma 1° lett. b-ter, punto 6-bis, così come modificata ad opera della L. 60/2022 secondo cui sono assimilati agli urbani i rifiuti «volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune»;
- in questa prospettiva, il Comune, nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree esterne a quella di competenza di un’Autorità di sistema portuale, è tenuto ad individuare specifiche strutture di raccolta dei rifiuti «accidentalmente pescati o volontariamente raccolti», anche temporanee e allestite in prossimità dell’ormeggio. I relativi costi dovranno essere sopportati a mezzo di una specifica componente che andrà ad aggiungersi alla tassa o tariffa sui rifiuti;
- con riguardo all’ultimo interrogativo, sebbene a stretta lettura dell’art. 2 comma 1° lett. f) L. 60/2022 la Provincia non sia ricompresa tra i soggetti promotori delle campagne di pulizia, il Ministero ha sottolineato come l’alveo delle relative competenze, come delineato dalla normativa nazionale e regionale esistente, renda «auspicabile il coordinamento tra i singoli enti decentrati, nel rispetto delle competenze loro attribuite e in ottemperanza al principio di buon andamento dell’amministrazione».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 110134 del 14 Giugno 2024 avente ad oggetto “Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 – Chiarimenti sull’applicazione della disciplina derivante dalla classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. 152 del 2006 e relativa gestione ai sensi della legge 17 maggio 2022 n. 60”.