News Ambiente – L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione pressupone il possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale e, nel caso in cui venga effettuata in difformità alla normativa vigente, integra il reato di cui all’art. 137 TUA

Per quel che qui interessa, con autonomi motivi di ricorso per Cassazione, la difesa lamentava l’erronea valutazione effettuata dal Tribunale del riesame in quanto, a norma dell’art. 101 TUA, lo scarico di acque di vegetazione richiederebbe il previo possesso di un’Autorizzazione Integrata Ambientale esclusivamente nei casi in cui si lo stesso avvenga in pubblica fognatura; di converso, in caso di utilizzazione agronomica, il soggetto sarebbe tenuto esclusivamente alla comunicazione di cui all’art. 112 D.lgs. 152/2006, come ritualmente effettuato nel caso di specie.

Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione la quale, dapprima richiamando la normativa di settore, ha, in prima istanza, chiarito come «l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, ove essa avvenga in concreto al di fuori dei casi e delle procedure prescritte dalla L. 11/11/1996, n. 574 e dal d.m. 6 luglio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, integra la contravvenzione di cui all’articolo 137, comma 14, d. Igs. 152/2006».

Sul punto, la Terza Sezione ha ritenuto immune da censure la motivazione addotta dal Tribunale di riesame – il quale «con valutazione in punto di fatto di certo non manifestamente illogica, ha ritenuto che tale utilizzazione agronomica, operata nei modi contestati in rubrica e dianzi evidenziati, avvenisse in concreto «al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente» e quindi integrante la contravvenzione di cui all’articolo 137, comma 14, d.lgs. 152/2006».

Nonostante la configurabilità di tale contravvenzione – «improntata sulla difformità tra la concreta attività esercitata e la disciplina prevista per l’utilizzazione agronomica» – non presupponendo, quale elemento costitutivo, l’assenza di autorizzazione – renderebbe superflua la lagnanza difensiva circa la non necessità di una preventiva autorizzazione allo scarico, il Collegio ha, comunque, ritenuto di soffermarsi anche su questo ulteriore aspetto statuendo che: «l’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all’articolo 122 d. Igs. 152/2006 è subordinata alla autorizzazione unica ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 59/2013. Tale autorizzazione, che è obbligatoria, sostituisce a tutti gli effetti la «comunicazione preventiva» di cui agli artt. 3 della legge n. 574 del 1996 e 3 del d.m. 6 luglio 2005».

Ed invero, l’art. 3 D.P.R. 59/2013, così come modificato dal D.M. 8.05.2015 prevede che «i gestori degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, tra i vari titoli autorizzativi ivi contemplati alla (lettera b) «comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e di cui agli artt. 3 della legge n. 574 del 1996 e 3 del d.m. 6 luglio 2005), per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi

oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste». «Tale autorizzazione unica, in quanto prevista da una normativa successiva, si deve ritenere che sostituisca a tutti gli effetti la «comunicazione preventiva» di cui sopra. Non corrisponde quindi al vero che l’AUA sia prevista solo in caso di recapito in pubblica fognatura dei reflui dei frantoi oleari, posto che, al contrario, essa è prevista proprio nell’ipotesi di cui all’articolo 112, e non dell’articolo 101, comma 7-bis, del d. Igs. 152/2006 (ossia gli scarichi assimilati agli urbani);[..]».

Cass. Pen., Sez. III, 18 Giugno 2024  – Ud. del 30.05.2024 – n. 24085 Pres. L. Ramacci Rel. A. Galanti.