In premessa, si ritiene necessario richiamare sinteticamente la normativa di settore applicabile; ai sensi dell’art. 183ter comma 2° D.lgs. 152/2006 «Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti». Il successivo comma sesto prevede poi che «I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi [recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione], o allo standard europeo EN14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici».
Il comma settimo, però, rinvia ad un successivo Decreto Ministriale, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore della disposizione, volto a stabilire i «livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici» e ad individuare «precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti».
Ciò detto, i richiamati commi secondo e sesto ammettono pacificamente «l’utilizzo dei sacchetti in bioplastica compostabile ai fini della raccolta dell’umido urbano (comma 2 cit.) e il conferimento degli ulteriori manufatti in bioplastica compostabile (stoviglie, capsule etc.) in detta raccolta qualora certificati compostabili ed opportunamente etichettati con indicazioni di conferimento nell’umido urbano (comma 6 cit.)». Ciononostante – rileva l’interpellante – la mancata adozione, alla data odierna, del Decreto Ministeriale di cui all’art. 182ter comma 7° D.lgs. 152/2006 ha indotto talune amministrazioni locali a vietare l’utilizzo e conferimento di tali materiali nella raccolta dell’umido, preferendone la destinazione a smaltimento o recupero energetico in luogo del riciclo e così comportando un grave pregiudizio agli obiettivi postisi dal legislatore.
Contrariamente, sostiene Legambiente come, da un lato, il citato comma settimo riguardi esclusivamente i rifiuti organici e non anche le bioplastiche, la cui disciplina è rinvenibile nei precedenti commi 2 e 6; dall’altro come, la disposizione in parola riguardi esclusivamente la necessità di fissare livelli massimi di materiali non compostabili laddove, invece, i commi 2 e 6 già autorizzano la raccolta e il riciclaggio delle bioplastiche compostabili in uno con l’umido urbano. «Dunque, in nessun caso detto comma 7 e/o la mancata adozione dell’atto ministeriale ivi previsto possono essere letti come ostativi al conferimento e riciclo delle bioplastiche compostabili nell’umido urbano, principio (raccolta e riciclo congiunto delle bioplastiche assieme ai rifiuti organici) già sancito direttamente dal Legislatore sempre nell’art. 182 ter commi 2 e 6 e che dunque giammai potrebbe essere rimesso in discussione da un atto secondario come quello ministeriale o, peggio ancora, dalla sua mancata adozione [..]».
Per tali ragioni, con nota Protocollo in entrata Mase n. 53138 del 20 Marzo 2024, Legambiente Nazionale Aps – Rete Associativa – ETS ha posto il seguente quesito: «se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182 ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182 ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti».
Risposta negativa è pervenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energica – Direzione Genarale Economia Circolare e Bonifiche il quale, con parere Protocollo Mase in uscita n. 113158 del 19 Giugno 2024 ha concordato con l’interpretazione dell’interpellante, sostenendo che: «la disposizione di cui al comma 7 del citato articolo 182-ter prevede l’adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire i “livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli mpianti di riciclaggio di predetti rifiuti”. La citata disposizione risulta avere carattere autonomo e on rappresenta il presupposto per la vigenza degli obblighi previsti ai commi precedenti del medesimo articolo; prevede infatti l’emanazione di un provvedimento avente natura di fonte secondaria, chiamato a dettare disposizioni riferibili esclusivamente alla qualità della raccolta differenziata dei rifiuti organici e ai relativi controlli da effettuare anche presso gli impianti di riciclaggio».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 113158 del 19 Giugno 2024 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 182-ter del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti organici”.