L’allegato 1, paagrafo d), d.2) di cui al D.lgs. 152/2006 prevede che: «Per la determinazione del test di cessione si applica l’appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2″ onde valutare l’impatto sulla salute dell’uomo e sull’ambiente».
A parere di Confindustria Alto Adriatico l’applicazione di tale ultima norma UNI richiamata, se applicata alla lettera, andrebbe a vanificare lo scopo perseguito dal legislatore – «che mira al riutilizzo dell’aggregato anche di granulometrie maggiori a quelle previste dalla metodica UNI citata».
Questa, infatti, prevede che il test di lisciviazione venga effettuato con una frazione granulometrica minore a 4 mm e che, qualora il materiale presenti dimensioni maggiori, che lo stesso venga macinato ai fini della diminuzione dimensionale. La frantumazione, a questi fini, degli inerti da costruzione e demolizione, però, importebbe la formazione di quantità non trascurabili di frazione fine nel campione di aggregato recuperato in grado di alternarne significativamente la distribuzione granulometrica e, per l’effetto, il suo comportamento alla liscivazione. In altri termini, la riduzione dimensionale del campione a mezzo macinazione potrebbe portare alla formazione di una porzione di prova granulometriamente molto diversa da quella del campione originale con conseguente estrema variabilità dei risultati di prova.
Pur essendo questo rischio preso in considerazione dalla norma UNI 12457-2, la stessa si limita a porre un divieto di macinazione fine del materiale.
Confindustria Alto Adriatico, per questi motivi, con interpello Protocollo Mase in entrata n. 67714 del 10 Aprile 2024, ha richiesto al Ministero dell’Ambiente se sia possibile interpretare la disposizione di cui all’Allegato 1, paragrafo d), punto d.2) nel senso che il rimando alla metodica di cui alla norma UNI 12457-2 possa ricomprendere anche «le procedure delle [..] UNI/PdR 94:2000 e UNI EN 1744-3:2003, nei casi di materiali con granulometria maggiore».
Con proprio parere identificato al Proocollo MASE in uscita n. 114856 del 21 Giugno 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, dapprima richiamando la normativa tecnica applicabile al tema in trattazione, ha, conclusivamente, affermato come «tutte le frazioni granulometriche devono essere prese in considerazione, a prescindere dalle specifiche dimensioni. Il concetto riportato al punto 4.3.2. della UNI EN 12457-2 “in nessun caso si deve macinare finemente il materiale” deve, quindi, essere letto nel senso che il processo di macinazione non ha lo scopo di ridurre finamente il materiale, ma serve solamente a ridurre le dimensioni dello stesso al di sotto del 4 mm senza applicare un processo di macinazione eccessivamente spinto. La presenza di particelle fini derivanti dalla macinazione, pertanto, non identifica automenticamente il materiale come macinato finemente».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 114856 del 21 Giugno 2024 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 promosso da Confindustria Alto Adriatico (Rif. nota n. 67714 del 10 aprile 2024) – Riscontro”.