News Ambiente – Rapporto fra la disciplina delle terre e rocce da scavo e la normativa di cui al D.M. 46/2019: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello del Comune di Tortona

Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 202913 del 12 Dicembre 2023, il Comune di Tortona – rappresentando come il proprio territorio sia in larga misura deputato all’esercizio di attività agricola e come non siano state, nel tempo, infrequenti operazioni di livellamenti con utilizzo di terre e rocce da scavo anche provenienti da luoghi diversi da quello di utilizzo – ha richiesto al Ministero di chiarire se, rispetto a riporti effettuati nell’arco temporale compreso fra il 2006 e il marzo 2019, data di entrata in vigore del D.M. in parola, sia possibile far applicazione di tale normativa.

Si rappresenta, infatti, come, in data antecedente all’adozione del decreto richiamato, la disciplina di settore delineata dall’art. 186 D.lgs. 152/2006 e dal DPR 120/2017 ammettesse l’utilizzo di terre e rocce da scavo in luoghi diversi da quelli di loro estrazione a condizioni che detti materiali avessero le «caratteristiche qualitative conformi a quelle richieste dalla destinazione d’uso impressa dallo strumento urbanistico al luogo di utilizzo»; pertanto, con riguardo all’uso agricolo, si faceva riferimento ai parametri di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V TUA.

Con l’entrata in vigore del D.M. 46/2019, invece, i parametri e i criteri dettati sono ben diversi; potrebbe, quindi, accadere, che «accertamenti eseguiti su riporti effettuati in un arco temporale compreso fra il 2006 [..] e il marzo 2019 [..] possano condurre alla verifica di caratteristiche qualitative difformi dalla colonna A (convenzionalmente utilizzata per assentirne l’uso in zona agricola)» con assoggettamento di  «tali riporti alla disciplina dei rifiuti; con conseguente obbligo di rimozione e smaltimento di terre che, ove analizzate secondo i parametri del D.M. 46/2019, potrebbero invece rimanere in sito perché legalmente considerate idonee agli usi agricoli».

In questa prospettiva, il Comune di Tortona ha richiesto al Ministero di valutare la «possibilità, laddove si tratti di attività antecedenti l’entrata in vigore del D.M. 46/2019, di poter ascrivere il materiale di riporto alla categoria delle matrici naturali secondo la definizione di cui all’art. 240 comma 1, lett. a TUA, in tal modo venendo in essere il presupposto degli interventi di bonifica da svolgersi secondo le regole del D.M. 46/2019, e ciò attesa la necessità di restituire agli usi legittimi un’area che per vocazione naturale e prescrizione regolamentare di strumento urbanistico è vincolata all’uso agricolo».

Con proprio parere identificato al Prot. Mase in uscita n. 124599 del 05 Luglio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha così dato riscontro alla richiesta dell’interpellante.

In primo luogo, si è definito il campo di applicazione del D.M. in parola nei seguenti termini; la normativa trova applicazione: a) ai procedimenti avviati dopo il 22.06.2019, data di entrata in vigore del DM 46/2019; b) alle procedure già in corso e non concluse a questa data, qualora il proponente, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore del DM, abbia dato avvio al procedimento a norma di quest’ultima normativa; c) alle contaminazioni storiche, stante la natura permanente della contaminazione; d) solo con riguardo alle aree destinate alle produzioni agroalimentari mentre, in caso di utilizzo ad altri fini consentiti dal piano urbanistico, occorrerà far riferimento, ai fini dell’individuazione delle CSC, all’uso effettivo del sito. In particolare, l’Allegato 3 prescrive di far definire il modello concettuale del sito in relazione agli usi di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V Colonne A e B.

Chiarisce, in secondo luogo, il Ministero come la presente normativa non possa derogare a quella prevista in materia di rifiuti cosicchè, in risposta al quesito posto, si ritiene che la disciplina di cui al DM 46/2019 sia applicabile all’atto di individuazione di contaminazioni storiche «a condizione che sia accertato il superamento dei valori di attenzione, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti in fatto e in diritto, quanto previsto dall’art. 192, comma 3, D.lgs. n. 152/2006, che esula dal campo di applicazione della normativa sulla bonifica dei siti contaminati».

Ciò detto, prosegue lo scrivente, come, ad ogni modo, «l’ipotesi di terre e rocce da scavo [..] utilizzate, secondo quanto prospettato dal Comune, in aree deputate all’esercizio dell’attività agricola, in violazione della normativa di settore, non riesca nella disciplina dei materiali di riporto [..]» difettandone il criterio della cd. storicità. A mente della giurisprudenza nonché di quanto ritenuto dallo stesso Ministero con propria nota n. 13338/2014, i materiali di riporto sono esclusi dalla disciplina in materia di rifiuti solo allorquando allocati in loco in data antecedentee al 16.12.1986.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 124599 del 05 Luglio 2024 avente ad oggetto “Interpello ambientale ex articolo 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in merito all’applicabilità del D.M. 1° Marzo 2019 – Nota del Comune di Tortona Prot. n. 38807 del 12 Dicembre 2023, acquisita in pari data con Prot. n. 202913».