News Ambiente – Con propria Circolare n. 2 del 9 Luglio 2024, il Comitato Nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di iscrizione in caso di veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE

Come ricordato in premessa dal Comitato Nazionale, con l’art. 24 D.l. 69/2023, convertito con modificazioni nella L. 103/2023, è stata recepita in Italia  la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

A seguito di plurime richieste di chiarimento avanzate, il Comitato ha ritenuto necessario chiarire quanto segue: a) «i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2)»; b)«i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2)»; c) «è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing» mentre né «è vietata la sub-locazione»; d) «per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile»; «i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis)».

Si è precisato, infine, come la documentazione debba esseere redatta in lingua italiana o corredata da apposita traduzione giurata.

Comitato Nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 2 del 09 Luglio 2024 avente ad oggetto “Disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali – Aggiornamenti normativi”.