Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 252926 del 177 Maggio 2024, la Regione Lazio ha richiesto chiarimenti in ordine alla corretta gestione dei rifiuti prodotto e/o decadenti dalle operazioni di trattamento posti in essere negli impianti cd. TM o TMB.
In particolare, si è rappesentato come in dette attività vengano originati due diversi flussi di rifiuti in uscita: quelli cd. autoprodotti – «decadenti dalle attività di gestione degli impianti, dalle attività di manutenzione e/o consistenti negli scarti dei processi di trattamento diversi dai rifiuti in uscita (output)» – e quelli cd. output, consistenti in combustibile solido secondario, frazione organica stabilizzata e scarti.
Mentre per i primi, le autorizzazione regionali impongono che gli stessi vengano gestiti secondo le modalità e le tempistiche dettate dalla normativa nazionale per il deposito temporaneo prima della raccolta, nulla viene precisato con riguardo alla seconda tipologia di rifiuti. Cosicchè «posto che l’autorizzazione regionale prescrive che gli output siano stoccati in attesa del definitivo recupero/smaltimento presso aree definite senza indicare tempi e/o modalità specifiche, diverse rispetto a quelle previste a livello nazionale per il deposito temporaneo prima della raccolta, rifacendosi per tali limiti a quelli imposti dalle vigenti normative antincendio, ovvero a quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”».
Ciò detto, richiamando la definizione di nuovo produttore di cui all’art. 183 comma 1° lett. f) D.lgs. 152/2006 nonché quella di deposito temporaneo di cui alla successiva lett. bb) D.lgs. cit. e chiarendo come per produrre il rifiuti Combustibile Solido secondario avente codice EER 191210 «dai rifiuti in ingresso all’impianto» ne viene «modificata, attraverso il trattamento effettuato complessivo compresa la raffinazione, la natura o la composizione al fine di rispondere alle caratteristiche stabilite dalle norme di riferimento», la Regione Lazio ha chiesto al Ministero di: a) confermare che «per gli impianti intermedi cc.dd. TM e/o TMB, i rifiuti prodotti prevalentemente dall’attività di trattamento dei rifiuti codice EER 200301 e codificati in uscita in particolare con il codice EER 191210 (CSS), che ha natura e composizione differente rispetto al rifiuto in ingresso, possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all’art. 185- bis D.Lgs. n.152/2006»; b) in caso di risposta affermativa, «se, ferma restando la necessità di distinzione tra i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e quelli gestiti in messa in riserva/stoccaggio istantaneo, all’interno dell’atto autorizzativo, tenuto conto che l’attività di deposito temporaneo …non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente… ai sensi del comma 3 dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., debbano essere comunque riportate specifiche limitazioni volumetriche e/o quantitative con riferimento, oltre che a quanto indicato nei limiti del deposito temporaneo, anche da dalle normative antincendio, ovvero da quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”».
Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 131178 del 16 Luglio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha chiarito che «il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)»; ne consegue la risposta negativa al primo quesito posto dal momento che «ai rifiuti esitanti da un’operazione di recupero non sembra possibile applicare l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione – e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti».
Come chiarito dalle “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” di cui alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, d’altrocanto, « spetta all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 131178 del 16 Luglio 2024 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB).”.