Occorre, in premessa, richiamare il costrutto normativo di cui alle norme richiamate. L’art. 452terdecies, in particolare, statuisce che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000»; l’art. 255 comma 3° TUA, invece, così recita: «chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno».
L’art. 192 comma 3°, poi, chiarisce che chiunque «viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».
Date queste premesse, è evidente come le due disposizioni vertano, entrambe, «a sanzionare comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di natura pubblicistica di segno positivo, avente ad oggetto attività di recupero e di ripristino e, nel solo caso del delitto, anche di bonifica, a fronte di precedenti comportamenti lesivi – o potenzialmente lesivi – del bene tutelato, quale l’integrità dell’ambiente».
Di converso, l’elemento distintivo dei due reati è da riscontrarsi «nella condotta violativa a presupposto dell’ordine impartito, nonché negli effetti di questa, con particolare riguardo alla sua potenzialità inquinante».
A norma dell’art. 255 D.lgs. 152/2006, infatti, viene ad essere sanzionato colui che abbandona rifiuti nonostante sia destinatario di un’ordinanza sindacale atta ad imporre comportamenti positivi di rimozione, recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi. Trattasi, per l’effetto, di un reato proprio – ascrivibile in capo ai «destinatari formali dell’ordinanza del sindaco, siano essi gli autori materiali della condotta o qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti, nocivi per la salvaguardia dell’ambiente».
Di converso, l’art. 452terdecies punisce chi abbia tenuto una condotta, non necessariamente da qualificarsi in termini di abbandono, che abbia provocato un inquinamento del sito tale da rendere obbligatoria l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 239 e ss. del D.lgs. 152/2006 in tema di bonifica. Attività questa, evidentemente, non adempiuta. «Questa norma, pertanto, presuppone che l’obbligo non ottemperato segua il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di inquinare il sito, come da lettera dell’art. 242, comma 1, stesso decreto, che disciplina le procedure operative ed amministrative proprio in tema di bonifica. [..] Soltanto il verificarsi di un evento di tale natura, evidentemente da accertare in fatto, e l’inottemperanza all’ordine pubblico volto all’eliminazione del conseguente pericolo di inquinamento, giustificano dunque l’ipotesi autonoma di reato e, ancor più, la natura delittuosa della medesima condotta omissiva, con il relativo trattamento sanzionatorio, così consentendo di definire adeguatamente i contorni del delitto rispetto alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 255, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006; il cui ambito di applicazione, infatti, risulta definito dalle sole condotte di abbandono dalle quali non derivi un evento potenzialmente inquinante».
In ragione dei principi innanzi richiamati, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione si è, pertanto, determinata nel senso dell’annullamento della sentenza – avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto che l’ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006 avesse imposto all’agente un’attività di bonifica, non adempiuta. Al contrario, il Sindaco aveva rivolto al conduttore del deposito incontrollato di rifiuti l’obbligo di liberare «le aree da tutti i rifiuti presenti ed avviarli al recupero o allo smaltimento secondo la loro natura e nel rispetto della normativa vigente, e che tali operazioni vengano precedute da un piano preliminare di indagini chimiche del suolo e del sottosuolo, finalizzato alla ricerca di eventuali sostanze inquinanti nelle matrici ambientali». Evidente come il mancato riscontro, alla data del provvedimento, di un evento potenzialmente in grado di inquinare il sito abbia giustificato l’adozione di un’ordinanza priva di ogni riferimento all’attività di bonifica e come, pertanto, la riscontrata inottemperanza a tale provvedimento debba esser sanzionata a norma dell’art. 255, comma 3, D. Lgs. n. 152 del 2006.
Cass. Pen., Sez. III, 07 Agosto 2024 – Ud. del 29.05.2024 – n. 32117 Pres. L. Ramacci Rel. E. Mengoni