News Ambiente – Sulla possibilità di utilizzo di biochar in impianti di compostaggio o di produzione di calcestruzzo: il Ministero risponde ad un intepello della Provincia Autonoma di Bolzano Alto

Con atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 89514 del 15 Giugno 2024, la Provincia Autonoma di Bolzano Alto ha, in prima battuta, premesso come taluni specifici impianti locali per il teleriscaldamento producano «gas e calore secondo un processo di gassificazione in più fasi [..] della materia prima (legno), che viene trasformata in gas e prodotti solidi. Il gas alimenta di seguito un motore per la produzione di corrente elettrica e calore. I residui solidi sono costituiti da biochar (carbone vegetale), che è un materiale ricco in carbonio prodotto per pirolisi da biomasse vegetali (legno)».

Tale biochar/carbone potrebbe essere utilizzato o come sottoprodotto in miscela con rifiuti verdi EER 200201, e rifiuti biodegradabili EER 200108 in impianti di compostaggio o in impianti di calcestruzzo. Ci si chiede, però, se:

a) in caso di conferimento presso impianto di compostaggio, se il biochar (da utilizzaarsi come sottoprodotto in miscela) debba rispettare le caratteristiche previste dal D. Lgs. 75/2010 e dal Reg. UE 1009/2019; prescrizioni, queste, invero da non applicarsi alloquando sia conferito come rifiuto con codice EER 100101;

a1) nel caso in cui si ritenga non condivisibile suddetta impostazione, «se solo il prodotto finale (prodotto finale dopo il conferimento delle ceneri nell’impianto di compostaggio e dopo il processo di composaggio) deve rispettare i limiti fissati dal D.Lgs. 75/2010 e dal DM 22/06/15 o il biochar debba rispettare questi limiti anche prima del suo conferimento all’impianto di compostaggio»;

b) in caso di utilizzazione del biochar come sottoprodotto per scopi industriali, all’interno di impianti di produzione di calcestruzzo siti in Germania o in Svizzera e in sostituzione del cd. Carbon Black, la certificazione EBC sia sufficiente ad attestare l’equivalenza tra le carattestiche tecniche del primo con il secondo e se il biochar così certificato possa essere utilizzato per il compostaggio in Italia;

c) possa dirsi soddisfatta la condizone di cui all’art. 184bis comma 3 – laddove prescrive che il sottoprodotto deve essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale – in caso di utilizzo del biochar in sostituzione del Carbon Black, o in aggiunta, previo rispetto dei parametri previsti nel D. Lgs 75/2010;

d) nel caso in cui il biochar fosse impiegato in Austria, il rispetto dei limiti ivi imposti rispetto ai parametri IPA, Benzo(a)pyrene e diossine sia valido a «garantire l’equiparazione delle caratteristiche tecniche, in termini di limiti previsti, del biochar prodotto da questi impianti con la materia prima che va a sostituire».

Con propria nota Prot. MASE in uscita n. 143192 del 01.08.2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha affermato:

a) in merito al quesito sub a), si è chiarito che «qualora il carbone vegetale che residua dal processo di gassificazione in più fasi per il teleriscaldamento sia prodotto in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.75/2010, in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento e alla qualità del prodotto ottenuto, esso può essere qualificato come biochar»; al fine del suo utilizzo quale sottoprodotto in miscela di compostaggio, però, sarà necessario che venga dimostrata la sussistenza di tutt le condizioni previste dall’art. 184bis D.lgs. 152/2006. In questa prospettiva «l ricorso ai parametri chimico-fisici definiti dal D.Lgs. n.75/2010 può rappresentare un utile riferimento, ad esempio, per la dimostrazione dei requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente».

Diversamente, l’attuale normativa non consente di conferire il biochar in impianti di compostaggio come rifiuto, con codice EER 10 01 01;

b) le medesime considerazioni innanzi svolte devono essere estese anche con riguardo ai quesiti sub b) e sub d). La richiamata certificazione EBC, pertanto, non avendo carattere normativo (al pari di eventuali accordi commerciali con impianti che utilizzeranno il sottoprodotto) potrebbe, al più, indubbiamente costituire riferimento utile a dimostrare la sussistenza delle condizoni richieste, a tali fini, dall’art. 184bis D.lgs. 152/2006,

L’art. 5 della direttiva 2008/98/CE, infatti, si applica anche nell’ipotesi in cui il sottoprodotto sia destinato all’utilizzo in paesi esteri.

c) con riguardo al quesito sub c), il Ministero ha ribadito come il requisito di cui all’art. 184bis comma 3° risponda «alla duplice esigenza, da un lato, di tener conto che il bisogno di un trattamento preliminare prima della utilizzazione di un residuo può segnalare il fatto di trovarsi dinanzi ad un rifiuto e, dall’altro, di considerare che anche le materie prime talvolta necessitano di essere lavorate prima del loro impiego nel processo produttivo»; di talchè, «come riportato anche nella Circolare del 30 maggio 2017, prot. n. 7619 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,[..] “le operazioni svolte sul residuo non devono essere necessarie a conferire allo stesso particolari caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della produzione. [..] In tale prospettiva, quindi, è riconosciuta la possibilità di qualificare come “normale pratica industriale” “eventuali operazioni necessarie per rendere il residuo idoneo all’utilizzo, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, ma alla condizione che siano svolte all’interno del medesimo ciclo produttivo. Al fine della prova della riconducibilità dell’operazione alla “normale pratica industriale” l’operatore potrebbe dimostrare, a mero titolo di esempio che:

– il trattamento non incide o non fa perdere al materiale la sua identità, le caratteristiche merceologiche, o la qualità ambientale, non determina un mutamento strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale;

– il trattamento corrisponde a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il materiale viene utilizzato ed in particolare a quelli ordinariamente effettuati sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire”».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 143192 del 01 Agosto 2024 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti sulla possibilità di utilizzo del biochar in impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo”