News Ambiente – Chiarimenti in tema di messa in sicurezza permanente dei rifiuti: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Regione Veneto

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 126598 del 02 Febbraio 2022, la Regione Veneto ha posto al Ministero i seguenti quesiti: a) se sia possibile, in presenza di ingenti quantitativi di rifiuti, indipendentemente dallo stato di contaminazione o meno del suolo, autorizzare progetti di messa in sicurezza permanente in luogo della rimozione allorquando si tratti di deposito di rifiuti antecedente al DPR 915/1982 ovvero in presenza di oggetto proponente non responsabile del deposito incontrollato o dell’abbandono; b) se, nella valutazione circa le misure da adottare, possa essere presa in considerazione anche la sostenibilità ambientale delle due alternative; c) se, in tale ambito, si possa far applicazione dei criteri stabiliti dalle Linee Guida nate dal progetto ministeriale “Mettiamoci in RIGA”; d) indicare quale sia il procedimento autorizzativo pertinente – se ex art. 192 D.lgs. 152/2006 ovvero ai sensi del Titolo V del Decreto richiamato – e chi sia, quindi, l’autorità preposta all’approvazione dei progetti di messa in sicurezza permanente.

Con propria nota Prot. MASE in uscita n. 143191 del 01.08.2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato le richieste della Regione Veneto:

a) con riguardo al primo quesito, il Ministero ha, dapprima, ribadito come, mentre l’art. 192 D.lgs. 152/2006 ponga un divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, la disciplina in tema di bonifica di cui agli artt. 239 e ss. Decreto richiamato presupponga l’accertamento di uno stato di contaminazione effettiva o potenziale di un sito.

Rammenta, ulteriormente, la Direzione scrivente come, sebbene l’art. 239 comma 2° chiarisca espressamente che le disposizioni di cui al Titolo V non si applicano all’abbandono di rifiuti, ciononostante, «qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del Titolo V».

«Ne consegue che, in generale, è esclusa la possibilità di applicazione della normativa sulla bonifica dei siti contaminati alle ipotesi di abbandono di rifiuti e, solo qualora si accerti il superamento dei valori soglia, si dovrà procedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. Pertanto, in assenza di criticità ambientali, eventuali interventi dovranno essere gestiti nel rispetto della suddetta disciplina, sebbene al di fuori del procedimento di cui al Titolo V della Parte IV il quale, non sussistendo contaminazione o rischio di contaminazione, non potrà essere avviato, configurandosi diversamente un’ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente obbligo di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzati al trattamento».

Ciò premesso, il Ministero ha, in conclusione e con riferimento al quesito posto, affermato che, in ipotesi di ingenti quantitativi di rifiuti depositati ante DPR 915/82, allorquando la valutazione del caso concreto porti ad escludere la possibilità di una rimozione degli stessi, a ciò preferendosi interventi di confinamento permanente in sito, il regime autorizzatorio dovrà seguire quello imposto dalla normativa discariche;

b) dal momento che, con riguardo ai rifiuti depositati ante DPR 915/82, l’alternativa alla rimozione dei rifiuti si appalesa esclusivamente quella di un conferimento permamentee in sito, nell’ambito di una discarica, è pacifico che, nella valutazione, possa ricomprendersi anche il criterio della sostenibilità ambientale, «attesa la natura di principio fondamentale assunta da quest’ultimo, nonché da valutazioni che tengano conto dei principi generali comunitari in materia di protezione dell’ambiente, di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali»;

c) con riguardo al terzo quesito, poi, il Ministero ha chiarito che, senza dubbio, potrà farsi ricorso alle indicazioni fornite dalle richiamate linee guida, le quali, però, dovranno pur sempre essere interpretate alla luce della normativa ambientale innanzi richiamata. D’altro canto, le stesse chiariscono come «nel caso di presenza di rifiuti devono essere attuate una serie di indagini su detta sorgente primaria di contaminazione […] finalizzate a valutare se la stessa costituisce un pericolo, ovvero se contamina o può contaminare le matrici ambientali circostanti. Di conseguenza le azioni da porre in essere (messa in sicurezza permanente, interventi di chiusura superficiale) dipenderanno dagli esiti delle indagini eseguite»; previsione questa pienamente coerente con quanto esposto e che, in altri termini, ricorda «come in presenza di rifiuti dovrà essere avviata un’indagine volta a comprendere se vi sia anche una contaminazione del sito e, in caso, di risposta affermativa dovranno essere attivate le procedure di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. Di contro, se i rifiuti non costituiscono una fonte potenziale di contaminazione per le matrici ambientali [..] qualora non sussista la fattibilità tecnica ed economica per la rimozione si deve procedere con interventi di chiusura superficiale e ripristino ambientale e con eventuali monitoraggi»;

d) alla luce di quanto detto, e in considerazione degli assunti espressi dalla Corte Costituzione con la sentenza 24 Marzo 2023 n. 50, in tema di messa in sicurezza permanente, in virtù dei quali «gli interventi in questione, in aggiunta a quelli già sopra delineati, possono riguardare anche fonti inquinanti non qualificabili come rifiuti, come, ad esempio, il suolo contaminato (art. 185, comma 1, lettera b, cod. ambiente) o matrici materiali di riporto (art. 3, comma 1, del D.L. n. 2 del 2012, come convertito», la risposta all’ultimo quesito varia a seconda che il sito risulti o meno potenzialmente o effettivamente contaminato. In ipotesi positiva: «qualora si tratti di interventi di messa in sicurezza in situ, effettuati senza rimozione dei rifiuti, essi potranno essere attuati secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo le modalità descritte nella risposta all’atto di interpello proposto dalla Provincia di Verona 14 gennaio 2022, prot. n. 3866/MITE. Conseguentemente, il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo»; di converso « qualora, si preveda la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi ex situ tramite la rimozione e il conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento dei medesimi, la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. n. 36/2006; tuttavia, trattandosi di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con effetto ricomprensivo degli atti di assenso».

«Nella seconda ipotesi, ossia in assenza del superamento dei valori di attenzione, invece, dovrà aversi riguardo al procedimento previsto dal legislatore per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto di gestione dei rifiuti e per il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 143191 del 01 Agosto 2024 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Chiarimenti in relazione alla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e, in particolare, con riguardo alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati”