News Ambiente – Sulle operazioni di miscelazione dei rifiuti in deroga ai fini dell’invio ad impianti di termovalorizzazione esteri: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello di Confindustria

Con atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 209042 del 20 Dicembre 2023, Confindustria – rappresentando, da un lato, la carenza di impianti finali italiani di termovalorizzazione per rifiuti industriali e, dall’altro, il conseguente svilupparsi delle cd. piattaforme intermedie, le quali «raccogliendo rifiuti speciali dalle aziende del territorio, riescono a concludere contratti con impianti finali esteri (per lo più termovalorizzatori con produzione di energia) prenotando conferimenti per significative quantità, ma sul presupposto di poter conferire agli stessi, delle miscele di rifiuti pronte (seppur composte da tutti rifiuti singolarmente conferibili), con requisiti ottimali per la termovalorizzazione» – ritenendo piena legittima la miscelazione attuata in quanto a pieno titolo rietrante tra le operazioni di miscelazione in deroga, previste dall’art. 187 D.lgs. 152/2006 nonché fortemente incoraggiate dalla normativa tecnica euro-comunitaria, ha dato atto dello svilupparsi di prassi disomogenee nel territorio italiano in ordine alle prescrizioni impartite in tal settore della diverse Autorità Regionali competenti.

Di talchè, si è richiesto al Ministero di chiarire la compatibilità con la disposizione di cui all’art. 187 comma 2° D.lgs. 152/2006 di una prassi generale atta ad autorizzare una miscelazione di rifiuti in deroga alle seguenti condizioni: «a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all’impianto finale; b) la miscela che contiene almento un rifiuto pericoloso è anch’essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendentemente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto); c) alla miscela che contenga rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. “HP”tecniche o “HP”amministrative); d) la miscela così composta può essere conferita solo all’impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione».

Con propria nota Prot. MASE in uscita n. 143188 del 01.08.2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha così dato riscontro all’interrogativo posto.

In primo luogo, lo scrivente ha fatto richiamo alla normativa esistente – e, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 184 comma 5ter e 187 D.lgs. 152/2006 e di cui all’art. 6 comma 3° D.lgs. 36/2003 – chiarendo come, in ogni caso, «la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione, ossia dei limiti individuati dall’allegato I alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 per l’attribuzione di una o più caratteristiche di pericolo».

Tale assunto normativo appare confermato anche a livello euro-comunitario laddove lo stesso documento «“Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries” (ottobre 2018), stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l’accettazione dei rifiuti e, inoltre, deve garantire un flusso omogeneo e stabile di rifiuti da sottoporre a trattamento».

A parere del Ministero, detto documento, al paragrafo 2.1.4., detta una serie di prescrizioni che devono essere tradotte in procedure autorizzative e criteri operativi applicabili. In particolare: «deve essere evitata la miscelazione tra loro di sostanze che possono dare origine ad una forte reazione (sviluppo di calore, fuoco, formazione di gas) o di sostanze esplosive […] devono, pertanto, essere evitati rischi per la salute umana e per l’ambiente. Per ciascuna tipologia di rifiuto e per qualsiasi scopo dovranno essere effettuati, preliminarmente a qualunque operazione di miscelazione (sia di rifiuti liquidi che di rifiuti solidi), opportuni test di compatibilità»; «Deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti pericolosi»; «La miscelazione di rifiuti deve essere evitata qualora la stessa comporti l’applicazione di un successivo trattamento avente un livello qualitativo inferiore rispetto al migliore livello di trattamento che potrebbe essere garantito per i rifiuti non miscelati» e «non deve ridurre il livello di trattamento del rifiuto, né condurre ad un trattamento non ambientalmente corretto []»; «La miscelazione di rifiuti non deve comportare la diffusione indesiderata di sostanze pericolose nell’ambiente. […] I potenziali impatti negativi del trattamento dovrebbero, quindi, essere sempre attentamente confrontati con gli effetti sull’ambiente potenzialmente associati a procedure gestionali di altro tipo […]»..

Ulteriormente, il Ministero evidenzia come, nel medesimo paragrafo, si faccia richiamo anche alla necessità di sottoporre alcuni rifiuti ad una miscelazione preventiva prima del trattamento («in quanto, ad esempio, la concentrazione dei costituenti dei rifiuti può variare considerevolmente a causa delle differenze nei rifiuti in ingresso») nonché come ivi si precisi che «La miscelazione può consentire di controllare tali variazioni entro un intervallo che non ridurrà le prestazioni dei successivi processi di trattamento»

In ultimo, il Ministero segnala come, al fine di individuare criteri operativi corretti da utilizzare nella valutazione delle procedure di miscelazione, ruolo determinante possa essere svolto anche dalle Linee guida nazionali di cui al DM 29 gennaio 2007.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 143188 del 30 Luglio 2024 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 – Chiarimenti in materia di operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili ai sensi dell’art. 187, comma 2, D.Lgs. n.152/2006”.