News Ambiente – Sulla possibilità di tecniche costruttive e gestionali della discarica alternative a quelle di cui all’art. 8 comma 1° lett. f) D.lgs. 23/2006: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Regione Veneto

Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 77805 del 26 Aprile 2024, la Regione Veneto – dapprima richiamando le indicazioni impartite dal D.lgs. 36/2003, specie con riguardo alla realizzazione dello strato di copertura finale degli impianti – ha rappresentato come, in talune ipotesi di discariche realizzate in data antecedente all’entrata in vigore della normativa richiamata, non sia possibile attenersi alle prescizioni di cui al Decreto richiamato. Si chiede, pertanto, conferma della possibilità, in tali casi, di «procedere all’approvazione di progetti che prevedano soluzioni tecniche alternative per la realizzazione della copertura superficiale finale rispetto a quelle indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, pur garantendo i requisiti richiesti dalla norma stessa relativi all’impermeabilizzazione, alla capacità di drenaggio dei gas di discarica e delle acque meteoriche, alla protezione dall’erosione e all’inserimento paesaggistico» e, in caso di risposta positiva di «esplicitare i riferimenti tecnici/normativi per poter procedere alla realizzazione di pacchetti di copertura finale alternativi a quelli descritti dal D.Lgs. n. 36/2003 in casi ove tali coperture non siano tecnicamente realizzabili [..]».

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita 141619 del 30 Luglio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha chiarito come la previsione richiamata dall’interpellante non ammetta deroghe alla realizzazione di un pacchetto minimo, di cui lo strato minerale compatto è parte integrante. L’unica alternativa contemplata dal legislatore – da autorizzarsi in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo – è, infatti, quella di una dimensione dello strato da ultimo richiamato inferiore a 0,5 m «completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, se comunque sono garantite prestazioni equivalenti in termini di tempo di attraversamento della barriera».

D’altro canto, «Il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti tecnico costruttivi contenuti nel D.Lgs. n. 36/2003 costituiscono attuazione delle migliori tecnologie disponibili», così come confermato anche dalla previsione di cui all’art. 29-bis D.lgs. 152/2006.

In conclusione, non esistono, allo stato attuale, «ulteriori riferimenti tecnico/normativi che permettano di procedere alla realizzazione di pacchetti di copertura finale alternativi a quelli descritti dal D.Lgs. n. 36/2003»; inoltre, prosegue il Ministero, «è necessario rammentare che, secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, il titolare dell’autorizzazione o, su sua delega, il gestore delle discariche autorizzate prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto discariche, erano tenuti a presentare all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni del decreto stesso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 141619 del 30 Luglio 2024 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in ordine all’art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 36/2003 (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica).”