News Ambiente – La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della natura permanente del reato di deposito incontrollato di rifiuti

Ai fini di una piena comprensione della sentenza ora in commento è preliminarmente necessario chiarire come la responsabilità del ricorrente fosse stata giustificata in considerazione dell’aver lo stesso, in qualità di legale rappresentante, omesso di adempiere all’onere, contrattualmente assunto in sede di acquisto di ramo d’azienda, di smaltimento di rifiuti siti presso l’impianto.

Tali rifiuti, infatti, erano stati originariamente sottoposti a sequestro nel corso del procedimento penale a carico della Società proprietaria dell’impianto e, su richiesta di questa, dissequestrati proprio in vista del loro definitivo smaltimento; attività questa, si ripete, devoluta, appunto, all’impresa del ricorrente in sede di contrattazione privata.

Dopo delle iniziali attività di smaltimento, le stesse erano state temporaneamente sospese e poi successivamente cessate alla data del 04 Settembre 2009; a quell’epoca, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che il ricorrente avesse ««[..]di fatto abbandonato l’impianto e omesso di adempiere all’obbligo assunto al momento dell’acquisto del ramo di azienda da [..] di gestire e smaltire i rifiuti presenti nelle diverse aree dell’impianto», persino aggravando la situazione preesistente, «come evidenziato in sede di sopralluogo dalla presenza di pentasolfuro di fosforo contenuto in numerosi fusti gonfiati (312) che presentavano rischi di esplosione in ipotesi di incendio, di terre di bonifica frammiste a rifiuti pericolosi che potevano cagionare a seguito del dilavamento delle piogge inquinamento del suolo, nonché dalla presenza [di] cumuli di rifiuti frammisti a eternit, ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, di onduline in cemento e amianto non protette»».

Con separati motivi di ricorso per Cassazione, il ricorrente aveva lamentato: l’erronea fissazione del dies a quo del termine di prescrizione del reato di deposito incontrollato che sarebbe dovuto far decorrere dalla data di sequestro preventivo dell’impianto ovvero, al più, da quello di definitiva revoca del provvedimento autorizzativo; l’erronea dichiarazione di sussistenza di un obbligo giuridico, incombente in capo allo stesso, di provvedere allo smaltimento di rifiuti, non potendo questo essere fatto derivare da una fonte negoziale. D’altro canto, l’aver assunto contrattualmente l’onere di smaltimento dei rifiuti da altri depositati non avrebbe potuto costituire causa penalmente rilevante del concorso nel fatto altrui. In ultimo, il ricorrente si doleva della mancata motivazione circa la sua qualificazione come soggetto attivo del reato dal momento che, per costante giurisprudenza, «Chi subentra a coloro che si sono materialmente resi autori della condotta non risponde del reato per aver omesso condotte utili a evitare il perdurare dell’eventuale lesione del bene; semmai, conclude, risponde del diverso reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 ove destinatario dell’ordinanza sindacale ivi prevista».

Nel giudicare infondata l’impugnazione presentata, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassaazione ha, dapprima, ribadito la distinzione sussistente fra le condotte di abbandono e quelle di deposito incontrollato di rifiuti, ambedue punite a norma dell’art. 256 comma 1° D.lgs. 152/2006 – fissandone la linea di discrimine in ragione della sussistenza o meno del perdurante dominio del produttore del rifiuto sullo stesso: in questi termini, «l’abbandono comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta; il deposito, invece, comunque lo si definisca (temporaneo, irregolare, controllato, incontrollato), reca in sé i segni dell’altrui dominio sulla cosa tant’è vero che il legislatore ne coglie il tratto finalistico quando lo considera legittimo solo se (e perché) finalizzato alla raccolta (purché nella costanza delle condizioni di cui all’art. 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006)».  

In seconda battuta, si è specificato come «la qualificazione della condotta come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce frutto di un accertamento di fatto del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità»

Date queste coordinate, la Terza Sezione ha confermato il proprio precedente orientamento chiarendo come, in caso di abbandono, il reato di cui all’art. 256 abbia natura istantanea, eventualmente con effetti permenenti, mentre per l’ipotesi di deposito incontrollato, trattandosi di reato sempre permanente, il dies a quo del termine di prescrizione debba, di necessità, essere fissato nel momento in cui cessa il dominio sulla res da parte del produttore/detentore.

Ciò può certamente avvenire o per intervenuta rimozione definitiva dello stato di antigiuridicità già prodottosi (e, quindi, in altri termini, con la corretta gestione dei rifiuti) ovvero ad opera di un provvedimento giurisdizionale che sottrae all’autore della condotta la disponibilità di fatto e di diritto dei rifiuti. Si pensi, al provvedimento di sequestro il quale «è idoneo a produrre un simile effetto che comporta la interruzione della permanenza del reato, non essendo più in grado l’autore di rimuovere lo stato di antigiuridicità già prodottosi»; o ancora alla sentenza di primo grado, per il caso di contestazione dell’illecito di natura aperta.

Ciononostante, a detta della Corte, la censura presentata dalla difesa con il primo motivo non può essere accolta dal momento che il sequestro intervenuto nel caso di specie aveva interrotto la prescrizione sì di un reato ma diverso da quello oggi in contestazione. Rappresenta, infatti, la Sezione come i provvedimenti di sequestro e dissequestro condizionato adottati dall’Autorità nei confronti della proprietà dell’impianto di smaltimento «hanno determinato una cesura netta rispetto alle precedenti condotte, ormai esaurite, dando la stura ad una nuova fase, del tutto autonoma»; parimenti, l’acquisto del ramo d’azienda e l’assunzione del relativo onere di smaltimento da parte del ricorrente avevano importato, in capo a questo, «la signoria diretta sulle cose precedentemente sequestrate [..]. Il ricorrente, pertanto, è subentrato in una nuova fase gestoria dei rifiuti diventandone a tutti gli effetti depositario, quand’anche al solo fine del loro definitivo smaltimento. La cessazione delle operazioni di conferimento e smaltimento dei rifiuti non ha fatto venir meno il deposito, poiché i rifiuti non sono mai usciti dalla diretta signoria del ricorrente, ma ha fatto venir meno la liceità del deposito stesso trasformato, nel settembre dell’anno 2009, da strumento finalizzato alla raccolta, in vista dello smaltimento mediante conferimento, a forma di smaltimento definitivo essa stessa, essendo stati i rifiuti lasciati in stato di abbandono senza che sia mai venuto meno il dominio dell’imputato il quale, secondo lo schema del reato permanente come delineato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in qualunque momento avrebbe potuto rimuovere lo stato di antigiuridicità già prodottosi, almeno fino a quando aveva conservato la legale rappresentanza dell’ente».

Con riguardo al secondo profilo di doglianza, poi, la Terza Sezione, pur premettendo come l’obbligo giuridico di impedire l’evento, a norma dell’art. 40 c.p., possa certamente essere fatto discendere dalla fonte contrattuale, ha, d’altro canto, chiarito come, per le medesime ragioni anzidette, l’odierno ricorrente non sia stato chiamato a rispondere per il fatto altri bensì per il proprio: «La circostanza che il [..] non abbia effettuato ulteriori incrementi rispetto al precedente deposito costituisce circostanza irrilevante che postula una errata interpretazione della fattispecie incriminatrice la quale non richiede, ai fini della sua integrazione, che l’agente dapprima accumuli materialmente i rifiuti in un determinato luogo e poi li lasci in deposito, essendo, più semplicemente, sufficiente che li depositi in modo incontrollato dovendosi intendere a tal fine anche il solo lasciare in deposito incontrollato i rifiuti nella cui gestione diretta egli si sia intromesso. Il ricorrente ha infatti “lasciato in deposito” incontrollato i rifiuti che aveva smesso di conferire».

Ulteriormente infondato risulta, infine, e per analoghe ragioni, il terzo motivo di ricorso dal momento che – pur non rinnegandosi quella giurisprudenza «secondo cui in nessun caso la responsabilità per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un’area di pertinenza aziendale o dell’ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell’evento lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze», potendo tale obbligo nascere unicamente «in forza dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, e costituisce oggetto di specificazione con ordinanza del Sindaco», la cui violazione «da luogo alla diversa contravvenzione di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006» – «nel caso in esame, invece, il ricorrente era – come già detto – nel pieno possesso dei rifiuti che stava direttamente gestendo salvo poi lasciarli egli (e non altri) in deposito incontrollato mantenendone la signoria fino alla cessazione della carica in base alla quale poteva esercitarla».

In conclusione, la Terza Sezione ha, pertanto, statuito i seguenti principi di diritto: «colui il quale subentra contrattualmente nella gestione dei rifiuti risponde direttamente del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e non del reato di cui all’art. 255, comma 3, stesso decreto se, dopo aver provveduto all’iniziale smaltimento dei rifiuti, ha cessato la condotta lasciando in deposito incontrollato i residui rifiuti; la condotta di deposito incontrollato dei rifiuti consiste anche nel lasciare in deposito i rifiuti stessi, non richiedendo necessariamente la norma che l’agente conferisca ulteriori rifiuti rispetto a quelli dei quali abbia assunto la gestione diretta».

Cass. Pen., Sez. III, 29 Luglio 2024 – Ud. del 10.04.2024 – n. 30929 Pres. L. Ramacci Rel. A. Aceto.