Con propria nota ientificato al Prot. Mase in entrata n. 25307 del 09 Febbraio 2024, Confindustria ha richiesto al Ministero chiarimenti in ordine alla possibilità di conferimento presso i centri di raccolta comunali dei rifiuti urbani prodotti da nuclei domestici costituiti da cartucce non ricaricabili contenenti gas GPL e piccole bombole contenenti CO2 non ricaricabili nonché circa la loro sussumibilità nell’ambito della previsione di cui al DM 08 Aprile 2008 il quale ammette al conferimento presso i centri di raccolta di «gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) EER 16 05 04* e 16 05 05».
Con maggiore chiarezza, si rappresenta come, a parere di Confindustria, i richiamati rifiuti siano pacificamente sussumibili nella definizione di imballaggio prevista dal D.lgs. 152/2006 – a ciò non ostandovi neppure l’eventualità di residui minimi, all’interno di detti rifiuti, di gas, dal momento che le stesse Linee Guida SNPA hanno precisato che «La presenza di residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificarli come “nominalmente vuoti” e non ne vieta l’assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio».
Altrettanto pacificamente, detti rifiuti dovrebbero poter essere conferiti nei centri di raccolta comunale dal momento che la relativa disciplina normativa di cui al D.M. 08 Aprile 2008 prescive che «I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 [..]»; elenco che ricomprende pacificamente gli imballaggi in metallo, aventi codice EER 15 01 04, oltre che «contenitori T/FC (EER 15 01 10* [imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze] e 15 01 11* [imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti])» e «gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) EER 16 05 04* e 16 05 05»
Con propria nota Prot. Mase in uscita n. 135336 del 22 Luglio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha chiarito quanto di seguito.
In primo luogo, ha sottolineato come le Linee guida SNPA, richiamate anche dall’interpellante, evidenzino come «al fine di identificare un rifiuto quale imballaggio» sia necessario verificare se l’imballaggio o il contenitore sia da ritenersi “nominalmente vuoto” come riportato anche negli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla Comunicazione della Commissione europea. Pertanto, un imballaggio o un contenitore può dichiararsi nominalmente vuoto solo allorquando i contenuti del prodotto siano stati rimossi in maniera efficace, accertandone l’effettivo svuotamento. La presenza di residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificarli come “nominalmente vuoti” e non ne vieta l’assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Tuttavia, va verificato che non vi siano eventuali rilasci del contenuto dell’imballaggio/contenitore».
In questa prospettiva, considerate le caratteristiche tecniche dei rifiuti in parola, «poiché non risulta ispezionabile il contenuto sembrerebbe esclusa la possibilità di accertarne il completo svuotamento» di talchè «in applicazione del principio di precauzione, in assenza di ulteriori procedure che garantiscano la verifica del completo svuotamento, dovrebbe escludersi la possibilità di classificare i rifiuti derivanti da tali prodotti con uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09. La semplice presenza, infatti, di un residuo di sostanze pericolose nell’imballaggio (ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un’automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso e pertanto classificabile con il codice EER 150110* riferito a “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”. In tale fattispecie sembrerebbero rientrare le cartucce di gas GPL (propano e butano) non ricaricabili, in quanto contenenti una sostanza infiammabile. Diversamente, sarebbero esclusi da tale classificazione le bombole del gas non ricaricabili ad uso domestico (in genere contenenti CO2 per la gasatura domestica dell’acqua), in quanto non sono contenitori T/FC, vale a dire imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze».
In ultimo, con riguardo al secondo quesito, il Ministero ha escluso che i rifiuti in parola possano essere sussunti nella categoria di «gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) EER 16 05 04* e 16 05 05».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 135336 del 22 Luglio 2024 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies D.lgs. n. 152 del 2006. Applicazione della disciplina in materia di conferimento ai centri comunali di raccolta di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas o piccole bombole non ricaricabili per uso domestico”.