Con proprio interpello – identificato al Prot. Mase in entrata n. 140893 del 29 Luglio 2024 – la Provincia di Cuneo, dapprima richiamando la nuova formulazione dell’art. 185bis D.lgs. 152/2006 e quella di cui all’art. 193 comma 19 del medesimo decreto – a norma della quale i «rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività [..]» – e, successivamente, riportandosi alla Circolare del MiTE n. 51657 del 14 Maggio 2021 – la quale ha specificato che «la disposizione dell’art. 193, comma 19, del D.Lgs 152/2006, è da intendersi riferita ad attività di manutenzione in generale (piccoli interventi edili, attività di cui alla L. 82/1994) e che «si venga a configurare ai fini del deposito, una fictio iuris con riferimento a tutte le attività di manutenzione, prevedendo come, in tale ipotesi, i rifiuti si considerino prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tale attività» – ha richiesto al Ministero di chiarire se: a) nella locuzione «attività di manutenzione e piccoli interventi edili» possano ricomprendersi anche i rifiuti derivanti da «attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc…;»; b) se il luogo di deposito temporaneo individuato nell’art. 193 comma 19 D.Lgs. 152/2006 vada ad integrare la casistica di cui all’art. 185bis, conseguentemente ammettendo «l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti (a titolo indicativo calcinacci, cavi, residui metallici, latte e contenitori sporchi,tubazioni etc…), prodotti dalle attività di cui al precedente punto, trasportati alle condizioni di cui all’art. 193 comma 19, presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro».
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha, con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 192206 del 22 Ottobre 2024, riscontrato quanto richiesto, rappresentando, in primo luogo, come, con la previsione di cui all’art. 193 comma 19 D.lgs. 152/2006, il legislatore abbia specificamente introdotto «un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori», volto ad «assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti».
A parere del Ministero, «mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme».
Inoltre, in linea generale, i rifiuti derivanti dalle attività degli artigiani paiono poter essere incluse nella categoria di quelle richiamate nel citato art. 193.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, nota Prot. Mase in uscita n. 192206 del 22 Ottobre 2024 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n 152 del 2006. Chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici”