News Ambiente – Disciplina delle deroghe ai limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Direzione Ambiente della Regione Lazio

Occorre, in premessa, chiarire come, con l’entrata in vigore del D.lgs. 121/2020, sia stata abrogata la disposizione di cui all’art. 10 del D.M. 27 Settembre 2010, inerente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, e come la disciplina legislativa in materia sia stata integralmente trasferita, con modificazioni, all’interno del D.lgs. 36/2003.

Peculiare attenzione, in questa prospettiva, merita la nuova formulazione dell’art. 16ter comma 1° D.lgs. 36/2003 la quale, con riguardo ai valori limite autorizzati per la discarica, sancisce un divieto di superamento di più di un triplo di quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica fino al 30 Giugno 2022 e di più del doppio a partire dal 01 Luglio 2022; analogamente, il valore relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti non poteva superare, per più di un doppio, quello specificato per la corrispondente caterogoria di discarica fino al 30 Giugno 2022 e non può superarlo di più del 50% a partire dal 01 Luglio 2022.

A parere della Direzione Ambientale della Regione Lazio, il dilemma maggiore è comprendere se tale disciplina debba trovare applicazione anche con riguardo agli impianti di discarica esistenti in data antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. 121/2020 e già autorizzati per valori in deroga maggiori dei limiti fissati; e, se del caso, quale sia la procedura di modifica autorizzatoria da porre in essere al fine di adeguarsi alla nuova normativa.

In questa ultima prospettiva, infatti, sottilinea l’interpellante come la normativa nazionale non abbia dettato alcuna disposizione transitoria – potendo, al più, farsi richiamo all’art. 17 comma 3° D.lgs. 36/2006 che, non modificato ad opera del D.lgs. 121/2020, sancisce un obbligo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, per il titolare dell’autorizzazione o, su delega, per il gestore dell’impianto di discarica di presentare «all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14. 4. Con motivato provvedimento l’autorità’ competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell’esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l’ultimazione degli stessi (….)”».

In considerazione di quanto detto, con proprio interpello – identificato al Prot. MiTe in entrata n. 151647 del 02 Dicembre 2022, la Regione Lazio ha richiesto al Ministero di chiarire: a) quale sia il regime derogatorio applicabile alle discariche esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 121/2020, già autorizzate per deroghe più ampie di quelle ora normativamente previste; b) se, per detti impianti, a partire dal 01 Luglio 2022, in assenza di modifica del titolo autorizzativo, sia possibile accettare rifiuti in deroga solo nel limite del doppio su tutti i parametri, previsto dal D.lgs. 121/2020; c) se il limite alla deroga introdutto dal D.lgs. 121/2020 possa applicarsi solo ad esito di un riesame/rinnovo dell’autorizzazione in essere ovvero se, nell’ipotesi di dimostrata insussistenza di un pericolo all’ambiente, ciò possa essere fatto sulla base della sola valutazione dei rischi.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha, con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 182253 del 08 Ottobre 2024, riscontrato quanto richiesto, rappresentando quanto segue.

Differentemente dal passato, ove la disciplina nazionale risultava essere pienamente coerente con le previsioni di cui alla Decisione 2003/33/CE, l’entrata in vigore del D.lgs. 121/2020 ha importato l’instaurarsi, nel settore ora in parola, di un assetto più restrittivo.

Coerentemente con quanto affermato dall’interpellante, tale nuovo intervento legislativo non ha previsto alcuno specifico regime derogatorio con riguardo agli impianti di smaltimento dei rifiuti già autorizzati di talchè «in assenza di uno specifico regime transitorio e in applicazione del principio generale “tempus regit actum” deve ritenersi che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 29 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, restino valide fino a loro rinnovo, riesame con valenza di rinnovo o modifica sostanziale».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, nota Prot. Mase in uscita n. 182253 del 08 Ottobre 2024 avente ad oggetto “interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n 152 del 2006. Chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis), del D.lgs. n. 36 del 2003 così come modificato dal D.lgs. n. 121 del 2020”.