News Ambiente – Inquinamento diffuso e oneri di bonifica: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Regione Toscana

Con proprio interpello – identificato al Prot. Mase in entrata n. 113903 del 20 Giugno 2024 – la Regione Toscana, premettendo come la stessa stia «provvedendo a disciplinare con norma regionale il procedimento tecnico-amministrativo per la definizione del Piano di risanamento delle aree affette da inquinamento diffuso», ha richiesto al Ministero di fornire chiarimenti in ordine a due profili: da un lato, su quale sia la Pubblica Amministrazione competente ad intervenire in caso di interventi di risanamento dell’inquinamento diffuso non riconducibili ad un sito specifico e su chi debba ricadere l’onere di bonifica in caso di impossibilità di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento; dall’altro, se l’applicazione dell’onere reale e dei privilegi speciali di cui all’art. 253 D.lgs. 152/2006, in ipotesi di intervento della Pubblica Amministrazione a seguito di contaminazione della sola falda sotterranea, possa ritenersi legittimamente circoscritto alla «sola area sorgente della contaminazione, così come individuata a seguito del modello concettuale previsto dal piano di caratterizzazione, tenendo dunque in considerazione le particelle e subalterni, o porzioni di questi, su cui insistono/insistevano gli oggetti da cui si è originata la contaminazione».

Infatti, mentre nei casi di contaminazione del suolo o del sottosuolo, la Pubblica Amministrazione può agevolmente individuare l’area e, conseguentemente, le particelle catastali su cui far valere l’onere reale o il privilegio speciale, tale situazione non è possibile con riguardo alle ipotesi di contaminazione della falda sotterranea che, per definizione, è suscettibile di modificazione spazio-temporale, stante la dinamicità della matrice ambientale in parola.

In talune realtà, pertanto, vi potrebbe essere l’impossibilità effettiva di determinare la particella catastale ove è ubicato l’inquinamento, in quanto suscettibile di modifica anche in brevissimo tempo; in talaltre, poi, l’estensione della  particella, anche pari a diversi chilometri quadrati, potrebbe importare il coinvolgimento di centinaia o migliaia di particelle con un dispendio economico, temporale e di risorse umane non sostenibile da alcuna Amministrazione (si pensi, a titolo esemplificativo, ai costi di iscrizione del vincolo presso l’Agenzia delle Entrate, nonché alla necessità di individuaizone di tutti i proprietari del fondo ai fini della loro partecipazione al procedimento amministrativo nonché alla gestione dei potenziali ed esponenziali contenzioni da questi ultimi instaurabili).

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 181754 del 07 Ottobre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha riscontrato gli interrogativi posti.

Con riguardo al primo interrogativo, ritiene il Ministero che la nozione di inquinamento diffuso e il relativo regime giuridico, così come scaturente dalla normativa nazionale e sovranazionale esistente nonché delle pronunce in ambo le sedi pronunciate, importi ab origine un onere pubblico di bonifica e ripristino ambientale con competenza da ritenersi attribuita alla Regione, nell’ambito dei piani di cui all’art. 239 comma 3° D.lgs. 152/2006.

In relazione al secondo interrogativo, invece, il Ministero ha ritenuto che in caso di contaminazione della sola falda sotterranea «le difficoltà applicative rappresentate dall’Amministrazione interpellante – anche alla luce dello specifico precedente giurisprudenziale sopra riportato [Consiglio di Stato, con la decisione 6 agosto 2019, n. 5580] – non elidono l’istituto dell’onere reale che, per l’effetto, deve, di necessità, essere correlato al sito inquinato.

«Conseguentemente, ai fini della delimitazione delle aree su cui iscrivere l’onere reale nei registri immobiliari nel caso di contaminazione delle sole acque sotterranee, si ritiene che possano essere considerati i seguenti elementi: – i risultati dell’analisi di rischio che per legge, nel caso di superamento delle CSR, devono essere riportati dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune, e comunicati all’Ufficio tecnico erariale competente (art. 251, comma 2); – il progetto di bonifica, ed in particolare, le aree risultate contaminate oggetto di interventi di bonifica al fine di garantire al punto di conformità gli obiettivi di bonifica; – l’obbiettivo dell’onere reale, ossia evitare l’arricchimento del proprietario del bene derivante dalla bonifica del sito inquinato tenendo conto del brocardo “usque ad inferos et usque ad sidera”».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, nota Prot. Mase in uscita n. 181754 del 07 Ottobre 2024 avente ad oggetto “Interpello su “inquinamento diffuso” e “oneri reali e privilegi speciali”, come definiti al titolo V del D.lgs. 152/2006 (tTUA), acquisito al prot. 113903/mase del 20 Giugno 2024. Riscontro.”