Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 86693 del 10 Maggio 2024, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha richiesto al Ministero di chiarire se il divieto di commercializzazione di shopper di plastica non riutilizzabile (richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i requisiti di compostabilità) sia da intendersi limitato – come sostenuto da talune Province – esclusivamente a carico di coloro che cedano/vendano «imballaggi alla clientela finale del suo esercizio commerciale» ovvero se – come ritenuto dall’interpellante – il perseguimento del fine ultimo previsto dalle previsioni di cui agli artt. 226bis, 226ter e 261 comma 4bis D.lgs. 152/2006, come introdotti ad opera del D.L. 91/2017, debba portare a ritenere il precetto normativo e sanzionatorio valido anche con riguardo alle eventuali cessioni “professionali”e, per l’effetto, vigente anche in capo agli operatori commerciali che acquistino o richiedano la forniutura di imballaggi non conformi.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha, con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 180065 del 03 Ottobre 2024, confermato l’orientamento enunciato dall’interpellante, rappresentando che «Il legislatore ha inteso includere nel divieto, dunque, sia coloro che forniscono le shopper (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo».
Depongono in questo senso le norme definitorie che, da un lato, qualificano la commercializzazione come « la “fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti» (Art. 218 comma 1° lett. dd-octies)) e, dall’altro, definiscono i produttori come i «fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio» (Art. 218 comma 1° lett. r)) mentre gli utilizzatori come «i distributori e i commercianti» (Art. 218 comma 1° lett. s)).
Precisa, poi, ulteriormente, il Ministero come la condotta sanzionata sia quella di fornitura di sacchetti di plastica con caratteristiche non conformi alla normativa di settore – riferendosi, quindi, il legislatore a quella «azione attiva svolta da uno soggetto (produttore, distributore o commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l’imballaggio (buste di plastica non conformi), a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto»
Rimangono, pertanto, escluse quelle condotte di mero acquisto ovvero detenzione.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, nota Prot. Mase in uscita n. 180065 del 03 Ottobre 2024 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n 152 del 2006. Chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152 del 2006”.