Con propria nota identificata al Prot. Mase in entrata n. 73022 del 18 Aprile 2024, Confindustria ha richiesto al Ministero di fornire indicazioni puntuali in ordine all’obbligo di gestire i rifiuti in parola quali pericolosi nelle ipotesi in cui il conferitore «non disponga di adeguata documentazione analitica che attesti la loro non pericolosità»; inoltre, di «valutare la possibilità di garantire la tracciabilità di tali rifiuti anche a monte degli impianti di trattamento», ad esempio imponendo al conferitore l’onere, all’atto di consegna del veicolo fuori uso all’impianto di demolizione, di rilasciare una dichiarazione che attesti i motivi dell’eventuale assenza dei catalizzatori.
Richiamando la normativa di settore – e, in particolar modo, l’art. 184 comma 5 D.lgs. 152/2006, a norma del quale l’attribuzione del codice EER è effettuata dal produttore del rifiuto sulla base delle Linee Guida ISPRA-SNPA (Delibera del Consiglio SNPA del 27.11.2019 – Doc. n. 61/2019) – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha, con propria nota identificata Prot. Mase in uscita n. 170429 del 19 Settembre 2024, chiarito quanto segue.
Premettendo come le richiamate Linee guida individuino «i criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi, la procedura di attribuzione del codice EER ai sensi della normativa unionale, i limiti di concentrazione delle sostanze pericolose indicati nel Regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché le caratteristiche di pericolo di cui al Regolamento (UE) n. 2014/1357», la Direzione ha ricordato come le stesse «coerentemente con la procedura di cui alla decisione 2000/532/CE, per alcune tipologie di rifiuti prevedono un approccio metodologico di classificazione basato sull’attività generatrice degli stessi, mentre per altri rifiuti la metodologia è basata sulla funzione che rivestiva il prodotto d’origine».
In particolare, «Nel caso della classificazione di rifiuti identificati mediante codici “specchio”, le suddette Linee guida citano la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, relativa alle cause riunite da C-487/17a C-489/17» la quale conclude proprio nel senso preteso dall’interpellante; si legge, infatti, che, ai fini della classificazione di un rifiuto il quale può essere identificato con codici corrispondenti sia a rifiuti pericolosi che non, la cui composizione non sia nota, è necessario «determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 […] o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale. […] Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso»”
Il Ministero ha, poi, ulteriormente, rappresentato come, a norma dell’art. 6 D.lgs. 209/2003, gli impianti di trattamento dei veicolo fuori uso siano chiamati ad una serie di adempimenti, fra i quali, «l’obbligo di rimozione e separazione di materiali e componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati e l’obbligo di eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero». In considerazione di ciò, «qualora non si disponga di una documentazione analitica che attesti la non pericolosità della componente del veicolo fuori uso che ne consenta la corretta attribuzione del codice EER, si rende necessario valutare le caratteristiche di pericolo di ciascuna delle sostanze contenute nella componente, per origine e/o contaminazione. Pertanto, il codice corretto da attribuire al rifiuto derivante dal catalizzatore contenente le medesime sostanze pericolose presenti all’origine è da individuare tra le voci 16 08 02*, 16 08 05* e 16 08 06*. Viceversa, qualora dall’analisi sul rifiuto si rilevino ulteriori sostanze pericolose contaminanti con concentrazioni superiori ai limiti indicati per le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, il codice EER da attribuire al catalizzatore esaurito è il 16 08 07*». «In caso non sia possibile determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto presenta, si conferma quanto indicato nelle Linee guida ISPRA-SNPA secondo cui il principio di precauzione giustifica la classificazione del rifiuto come
pericoloso e la conseguente adozione di misure restrittive».
Per quel che riguarda, invece, il secondo profilo rilevato da Confindustria, il Ministero ha evidenziato che le previsioni di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 5, del D.lgs. 209/2003 contengano specifiche misure atte a prevenire la dispersione dei rifiuti in parola e a garantire la loro tracciabilità ai sensi di legge. Nello specifico, si chiarisce che «la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta avviene senza che il detentore incorra in spese nel caso in cui il veicolo contenga i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine. Conseguentemente, tale disposizione incentiva il detentore che consegna il veicolo fuori uso all’impianto di demolizione, a motivare l’eventuale assenza di catalizzatori, con prove documentali».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 170429 del 19 Settembre 2024 avente ad oggetto “articolo 3-septies del d.lgs. n. 152/2006 – Interpello in materia ambientale in merito alla corretta interpretazione e applicazione della normativa relativa alla gestione e alla tracciabilità delle marmitte catalitiche usate”.