News Ambiente – Deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica e sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Provincia di Alessandria

Con propria nota identificata al Prot. Mase in entrata n. 166617 del 13 Settembre 2024, la Provincia di Alessandria ha richiesto chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2003 con riguardo alle sottocategorie di discariche ci cui all’art. 7sexies medesimo Decreto.

In particolare, il comma 2° dell’art. 7sexies D.lgs. 36/2003 prevede che «I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’Allegato 7. [..]»; nessun limite massimo a tali deroghe è, però, previsto dal legislatore.

Inoltre, l’art. 16terD.lgs. cit. «dispone che sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater (Discariche per rifiuti inerti), 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi), 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi) e 7-octies (Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei) del D.Lgs. n. 36/2003, ma, comunque, nel limite del doppio, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. c-bis2 della norma medesima».

In considerazione di ciò, la Provincia di Alessandria «con riferimento ad ipotesi di istanze di autorizzazione che presuppongono la definizione di criteri di ammissibilità (c.d. “deroghe”) per specifici parametri secondo le modalità di cui all’Allegato 7 del D.Lgs. 36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di cui all’art. 7-sexies, comma 1, del medesimo D.Lgs. 36/2003, [..] chiede di chiarire:

1) se la deroga al valore dello specifico parametro prevista ai sensi dell’art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi possa o meno superare il limite del doppio del valore limite della tabella 5a dell’Allegato 4 citato, previsto dall’art. 16-ter per le Discariche per rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7-quinquies;

2) se i limiti in deroga previsti dall’art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 e dall’Allegato 7 ivi richiamato per una discarica per rifiuti non pericolosi possono o meno essere superiori ai limiti per l’ammissibilità in discarica per i rifiuti pericolosi (Tabella 6 e 6-bis dell’Allegato 4);

3) se ci debba essere o meno correlazione tra la tipologia di sottocategoria e i parametri derogabili; ossia, se sia consentibile o meno la deroga a tutti parametri elencati nella tabella 5a indipendentemente dal tipo di sottocategoria (ad esempio, se nel caso di una discarica per rifiuti non pericolosi rientranti nella sottocategoria ‘bioreattori’ è possibile derogare -senza limiti- i valori dei parametri relativi ai metalli poco inerenti alla tipologia di sottocategoria);

4) se la deroga ‘caso per caso’ possa essere genericamente concessa esclusivamente in base ai soli codici EER oppure se debba essere rilasciata, di volta in volta, sulla base della specifica caratterizzazione del singolo rifiuto da conferire in discarica (ossia della “descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica”, di cui all’Allegato 7, punto 7.1, nonché della “Valutazione del rischio” e del “Calcolo delle emissioni dalla sorgente primaria” effettuate sulla base di quanto prescritto dall’Allegato 7, punto 7.2), oltre che in conformità allo stato della discarica,presupponendo, quindi, che le caratteristiche, la specifica provenienza e i quantitativi del rifiuto debbano essere già note al momento della presentazione dell’istanza;

5) se il calcolo del ‘fattore di lisciviazione’ (LF), eseguito secondo i metodi (software di calcolo, ad es. Leach 8) utilizzati nell’ambito delle bonifiche (Titolo V della parte quarta del d.lgs 152/2006), può essere o meno utilizzato ai sensi dell’Allegato 7 (punto 7.2, “Descrizione della procedura”).

Con proprio atto di interpello Prot. MASE in uscita n. 214096 del 22 Novembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, richiamando la normativa esistente, e, in particolare, il già citato art. 7sexies comma 2 D.lgs. 36/2003, ha chiarito come debba essere «l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione delle sottocategorie di discarica ad individuare specifici criteri di ammissibilità sulla base delle informazioni fornite in fase di richiesta dell’autorizzazione e sulla base della valutazione di rischio effettuata in conformità alle previsioni dell’Allegato 7.»

E’, quindi, sulla base di tutti gli elementi forniti dal richiedente che l’autorità competente è chiamata ad effettuare l’istruttoria e a introdurre «nell’atto autorizzativo, eventuali misure aggiuntive di tipo strutturale e gestionale necessarie a garantire che lo smaltimento in discarica avvenga senza rischi per la salute umana e per l’ambiente».

Inoltre, la normativa prevede «che sia chiaramente individuata la tipologia di sottocategoria di discarica di cui al comma 1, lettere a), b) o c) dell’articolo 7-sexies e che siano identificati i codici EER dei rifiuti e la natura degli stessi, permettendo così di correlare la tipologia di sottocategoria ai rifiuti da smaltire e, quindi, di definire i criteri di ammissibilità per specifici parametri. La norma, in conformità con le disposizioni comunitarie, non individua limiti massimi alle concentrazioni dei parametri derogati».

In ultimo, il Ministero specifica come del tutto inconferente sia il richiamo all’art. 16ter D.lgs. 36/2006: «tale articolo disciplina, infatti, la possibilità di autorizzare in deroga valori limite più elevati per alcuni parametri, nel rispetto di specifiche condizioni, per le tipologie di discariche di cui agli articoli 7-quater “Discariche per rifiuti inerti”, 7-quinquies “Discariche per rifiuti non pericolosi”, 7-septies “Discariche per rifiuti pericolosi” e 7-octies “Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei”».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 214096 del 22 Novembre 2024 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti interpretativi sulla definizione dei criteri di ammissibilità per specifici parametri secondo le modalità di cui all’allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003 per discariche rientranti nelle sottocategorie di discariche di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del medesimo decreto.”.