Con propria nota identificata al Prot. Mase in entrata n. 074045 del 19 Aprile 2024, Confindustria ha rivolto istanza di chiarimento al Ministero dell’Ambiente circa la correttezza giuridica della pretesa (da alcuni enti territoriali) applicabilità della disciplina di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 alla gestione dei fanghi e del pezzame derivanti dalla segagione del travertino, da classificarsi come rifiuti avente codice EER 0110413.
Contrariamente, a parere dell’interpellante, tali materiali rientrerebbero nel campo di esclusione tracciato dall’art. 185 comma 2° lett. d) D.lgs. 152/2006 a norma del quale «sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117».
Tra le motivazioni che portano gli enti territoriali a non condividere la tesi di Confindustria vi sarebbe, in particolare, l’opinione di «considerare tali rifiuti derivanti da lavorazioni non rientranti in quelle previste nella definizione “trattamenti” ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs 117/2008 e definiti dall’art.3 comma 1 lett.I»; ciò, a parere dell’interpellante, si fonderebbe sulla «confusione nell’interpretare la suddivisione tra prima e seconda lavorazione di un’attività estrattiva, come elemento discriminante nell’applicazione dal D.Lgs. 117/2008», laddove l’art. 5 comma f) L.R. Lazio farebbe pacificamente intendere che «tale suddivisione fa riferimento esclusivamente alla materia urbanistica e non a quella ambientale e che, pertanto, non è da prendere in considerazione per definire cosa si intenda per “trattamenti”».
Confindustria cita, inoltre a sostegno del proprio orientamento – ossia circa la sussumibilità dei rifiuti estrattivi nel campo applicativo della D.lgs. 117/2008 – sia «Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 16/01/2015) 02/03/2015, n. 8982» sia un riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28/06/2023.
Conclude, quindi, l’interpellante chiedendo al Ministero «un chiarimento sulla corretta gestione del materiale proveniente dalla segagione della pietra (acqua e residui di pietra). In particolare, si chiede conferma che il materiale in oggetto» sia da considerarsi come rifiuto da estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008 – «ancorché il trattamento sia svolto in un impianto interno o esterno al sito estrattivo e gestito dal medesimo titolare dell’autorizzazione di attività estrattiva» ovvero «ancorché il trattamento sia svolto in un impianto esterno al sito estrattivo gestito dal medesimo titolare dell’autorizzazione di attività estrattiva o l’impianto esterno dedichi uno o più telai di segagione all’esclusivo taglio dei blocchi di provenienza di un singolo sito estrattivo, restituendo allo stesso sia il semilavorato finito (lastre) che il fango e il pezzame dalla segagione del blocco» – e, pertanto, escluso dal rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.
Si chiede, inoltre: a) se «Qualora la gestione del materiale in oggetto non fosse stata descritta nel piano di gestione dei rifiuti da estrazione previsto all’art. 5 del D.lgs. 117/2008» se questo possa essere gestito alla stregua di un sottoprodotto; b) se «a prescindere dall’inquadramento giuridico (rifiuto da estrazione ai sensi del D.Lgs.117/2008, sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis D.lgs. 152/2006 o rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/2006) e dalle relative procedure autorizzative, [..] i fanghi di segagione e il pezzame possano essere utilizzati per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie dei prodotti dalle attività estrattive; c) «di indicare quali sono le condizioni ambientali da rispettare al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana».
Con proprio atto di interpello Prot. MASE in uscita n. 214496 del 22 Novembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, richiamando anche quanto già enunciato in un proprio precedente parere del 28 Giugno 2023, ha affermato che: «i residui ottenuti da tali attività siano ascrivibili ai rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del medesimo decreto».
Tale assunto non può essere aprioristicamente negato per le ipotesi in cui i residui dell’attività estrattiva «per situazioni di natura logistica e di gestione dei cicli estrattivi vengono ad essere prodotti all’esterno del sito estrattivo ovvero presso impianti gestiti dal medesimo titolare dell’attività estrattiva» in quanto, analogamente ad altra questione già affrontata congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo economico, «in tali casi occorre fare riferimento alla definizione di sito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera hh) del citato decreto legislativo, quale “area di cantiere o dei cantieri estrattivi individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo gestita da un operatore e le relative pertinenze per il settore minerario”. È stato quindi chiarito che “per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall’autorità competente»”.
Rispetto al quesito sub b) innanzi citato, poi, il Ministero ha ritenuto che tali residui possano essere trattati alla stregua di sottoprodotti «qualora risultino soddisfatte le condizioni previste all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo già dalla richiesta di concessione e dalla predisposizione ed approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ovvero prima che vengano prodotti»; «In alternativa, potranno essere valutate anche le operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006».
In ultimo «Con riferimento alla possibilità di utilizzo per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie dei fanghi di segagione e del pezzame, nella loro qualità di rifiuti estrattivi, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n.117 del 2008 si osserva che al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, devono essere rispettati i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto. In particolare, l’autorità competente, nell’ambito del relativo procedimento istruttorio di approvazione del citato piano di gestione dei rifiuti e del contemporaneo rilascio del titolo autorizzatorio che legittima l’attività estrattiva, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana delle operazioni di ripristino dei vuoti e delle volumetrie dell’attività estrattiva della pietra, valuterà la compatibilità degli interventi progettati e stabilirà le condizioni ambientali da verificare e rispettare, anche considerando quanto stabilito dall’articolo 13 del d.lgs. n. 117 del 2008, ivi compresa la verifica di assoggettabilità dei citati interventi alle valutazioni di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 214496 del 22 Novembre 2024 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”.