Con propria nota avente n. di Prot. MASE in uscita 214093 del 22 Novembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, richiamandosi in particolar modo al testo di cui all’art. 183 comma 1 lett. cc) D.Lgs. 152/2006 in forza del quale «il combustibile solido secondario (CSS) è definito come: “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”, ha chiarito come «la classificazione di CSS rifiuto con l’attribuzione del relativo codice EER 19 12 10 non dipende solo dal fatto che i rifiuti prodotti siano il risultato del trattamento meccanico di altri rifiuti e che siano combustibili, ma dipende dalla conformità alla specifica norma tecnica citata, ossia la UNI EN ISO 21640:2021 che ha sostituito la UNI EN 15359. In sostanza, possono essere definiti CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10 solo i rifiuti che subiscono un trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla suddetta norma UNI e le cui operazioni di classificazione sono svolte all’interno di un sistema di gestione della qualità in conformità a quanto prescritto alla norma UNI EN 15358 “Combustibili solidi secondari – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari”. Inoltre il produttore del CSS deve indicare i valori di ulteriori parametri (in genere la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma tecnica menzionata bensì sono stabiliti sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del materiale che può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta “specificazione”. Per quanto sopra evidenziato, il rifiuto decadente dalle attività di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati potrà essere classificato come CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10, quindi essere classificato come rifiuto speciale e inviato ad inceneritori classificati come impianti di recupero, solo se rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma, non potendosi in astratto classificarlo tale solo perché, come si legge nell’istanza di interpello, ritenuto “sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio”»
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 214093 del 22 Novembre 2024 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti relativamente classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico”.