News Sicurezza – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro detta le prime indicazioni operative circa il regime sanzionatorio applicabile a norma del D.M. 132/2024

Facendo seguito a propria Circolare n. 4/2024, l’Ispettorato del Lavoro, sentito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, con propria nota – identificata al n. 9326 del 09 Dicembre 2024 – le prime indicazioni circa il trattamento sanzionatorio applicabile a carico delle imprese che effettuino lavori in cantiere sprovviste della prescritta patente a punti (o di documento equipollente in ipotesi di imprese stabilite in altro Paese Ue o extra Ue) ovvero con patente avente un credito inferiore a 15.

Tra le altre, l’INL, premettendo come per legge l’ammontare della sanzione amministrativa debba essere fissato nel 10% del valore dei lavori (e comunque non inferiore ad € 6.000,00), ha chiarito come tale parametro debba essere considerato al netto dell’Iva e debba essere riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, ove, di norma, è previsto un capitolato dei lavori affidati e un costo degli stessi. Laddove, invece, le parti non abbiano formalizzato un valore dei lavori, la sanzione dovrà essere fissata nella soglia minima prevista ovvero € 6.000,00.

Con riguardo all’Autorità competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione, poi, nella nota in parola si precisa che questa è da individuarsi nello stesso Ispettorato del Lavoro e più precisamente nella sua diramazione territoriale ove opera il soggetto che ha accertato l’illecito.

Ulteriormente, si è precisato che, ai sensi dell’art. 9 comma 9 lett. b-bis) D.lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, all’atto di affidamento dei lavori, anche solo ad un appaltatore, sia tenuto a verificare il possesso da parte di questi della patente a crediti ovvero di documento equipollente ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA.

In caso di accertamento di esecuzione di lavori da parte di imprese o lavoratori autonomi, appaltatori o subappaltatori, privi della prescritta documentazione ovvero dotati di patente con credito inferiore a 15, per i soli affidamenti successivi alla data del 01 Ottobre 2024, il committente sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Diversamente, nessuna pena sarà comminata al committente o al responsabile dei lavori nel caso in cui i provvedimenti di sospensione o revoca siano intervenuti successivamente all’affidamento dei lavori ovvero quando, solo a seguito dell’incarico, l’impresa esecutrice si sia trovata in possesso di patente con crediti inferiori a 15. In tal caso, «Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000)».

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 9326 del 09 Dicembre 2024 avente ad oggetto «Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio».