Con comune motivo di impugnazione, ambo gli imputati – condannati per il reato di discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non, a norma dell’art. 256 comma 3° D.lgs. 152/2006 – lamentavano, tra le altre, la mancata motivazione, da parte dei giudici di merito, circa la negata applicazione della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare, rilevava la difesa come «il novellato richiamo inserito dalla cosiddetta riforma Cartabia avente ad oggetto la condotta susseguente al reato fornisce nuove possibili chiavi di lettura dell’esimente, consentendo la valorizzazione del comportamento successivo al fatto: nel caso di specie, non vi sarebbe alcun dubbio che il ricorrente, predisponendo la bonifica dell’area, abbia dimostrato di aver effettuato una revisione critica postuma del fatto commesso».
Di diverso avviso la Corte di Cassazione la quale ha, in prima battuta, chiarito come, pur a seguito dell’intervenuta novella legislativa (cd. Riforma Cartabia), la condotta dell’imputato successiva al reato, seppur entri a far parte degli elementi valutativi del giudice, «non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 – 01)».
Data questa premessa, la Terza Sezione ha sottolineato come tale principio valga, a fortiori, nei casi quale quello in esame ove la condotta successiva posta in essere dagli imputati, lungi dall’essere espressione di un intento spontaneo del reo, ma «necessitato dalla legge, atteso che è proprio l’art. 256, comma 3, D. lgs. n. 152 del 2006 a stabilire che “Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”».
«Dunque, l’aver bonificato l’area e ripristinato lo status quo ante, lungi dall’essere un comportamento valutabile come una condotta costituente una manifestazione di resipiscenza e rimeditazione della gravità del fatto commesso [..], in realtà, in quanto imposta dalla legge, diviene elemento del tutto neutro che esclude che la stessa sia considerabile come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuità dell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen., [..], che, nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare il grado dell’offesa»
Viene, quindi, in conclusione, affermato il principio di diritto per cui: «Le condotte post delictum, ove normativamente imposte, anche se antecedenti al momento in cui è intervenuta condanna, in quanto solo anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege, non rendono di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto, escludendo la riconoscibilità dell’art. 131-bis, cod. pen.»
Cass. Pen., Sez. III, 16 Dicembre 2024 – Ud. del 14.11.2024 – n. 46231, Pres. L. Ramacci – Rel. A. Scarcella.