In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto i ricorrenti responsabili della violazione di cui all’art. 96 D.lgs. 81/2008 per aver gli stessi omesso di provvedere alla redazione del POS. A parere del Giudice di merito, infatti, nell’individuazione del soggetto tenuto a tale obbligo, nelle ipotesi di fornitura di calcestruzzo, deve farsi applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 Febbraio 2011 e della nota emanata dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del richiamato dicastero Prot. n. 2597 del 10 Febbraio 2016 – da interpretarsi nel senso che: «la ditta fornitrice per essere esonerata dalla redazione del POS non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico», costituendo «anche le attività di scarico del calcestruzzo [..] un’operazione ulteriore alla mera fornitura».
Nel caso di specie, dal momento che i dipendenti degli imputati «non si erano limitati a portare il conglomerato cementizio nel cantiere, ma avevano manovrato la pompa di scarico direzionandone il getto nel punto indicato dalla ditta esecutrice», la condotta è stata ritenuta quale posa in opera «esaurendosi l’attività di scarico, che invece esornerebbe la ditta fornitrice dagli obblighi relativi al piano di sicurezza, nel mero posizionamento della betoniera nel cantiere».
Di diverso avviso, la difesa che, con autonomo motivo di ricorso, aveva chiarito come i dipendenti si fossero «limitati a scaricare il materiale attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto e non del terminale in gomma, non potendo tale attività, secondo i chiarimenti di cui ad una nota della Direzione Centrale dell’agosto 2020, essere equiparata alla posa in opera».
In accoglimento di tale censura, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha, nella pronuncia in commento, affermato la non condivisibilità dell’esegesi proposta dal Tribunale in quanto «nell’equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, si finisce con l’escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario».
Sostiene il Collegio che: «Affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell’attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato».
A riprova di ciò, la Terza Sezione ha richiamato la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1753 dell’11 Febbraio 2020 denominata “Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato” la quale ha espressamente chiarito che «i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera in quanto “provvedano, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell’arte”, realizzandosi invece la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando “si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna”»
Cass. Pen., Sez. III, 08 Gennaio 2025 – Ud. del 05.12.2024 – n. 536 Pres. L. Ramacci Rel. D. Galterio.