Facendo seguito alla propria nota n. 9740 del 30 Dicembre 2024, l’Ispettorato ha chiarito che, in ottemperanza al nuovo disposto di cui all’art. 26 D.lgs. 151/2015, così come modificato dal richiamato art. 19 L. 203/2024, decorso il termine di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro – solo per il caso in cui intenda far valere tale circostanza ai fini delle risoluzione del contratto – sarà tenuto a farne comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, all’Ente, fornendo ogni recapito utile al rintraccio del lavoratore.
Permane in capo al lavoratore la possibilità di provare di «non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati»; i primi, infatti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenza ingiustificata per mancato pagamento delle retribuzioni, «potranno [..] essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti».
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 579 del 22 Gennaio 2025 avente ad oggetto «L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” – art. 19 (norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) – prime indicazioni operative».