News Sicurezza – Nei cantieri edili, i lavoratori devono essere muniti di tesserino di riconoscimento e hanno l’obbligo di esporlo: con propria Nota n. 656 del 23.01.2025

L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito come, pur a seguito dell’abrogazione dei commi 3, 4 e 6 dell’art. 36bis D.L. 223/2006, ad opera della L. 203/2024, persista, ancora alla data odierna, «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto» l’obbligo di munire «il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice [..] di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro» (Art. 26 comma 8° D.lgs. 81/2008).

Al pari, «i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto» hanno l’onere di «esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro» (Art. 20 comma 3° D.lgs. 81/2008).

«Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto» (Art. 20 comma 3° D.lgs. 81/2008) nonché in capo ai «componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile», ai «lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile» ai «coltivatori diretti del fondo» e ai «soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti» (Art. 21 comma 1° lett. c) D.lgs. 81/2008).

Conclude, quindi, l’Ispettorato affermando che: «a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008»

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 656 del 23 Gennaio 2025 avente ad oggetto «Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento».