News Sicurezza – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine all’art. 65 D.lgs. n. 81/2008 in materia di lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei

Occorre, in premessa, chiarire come, a seguito dell’entrata in vigore della L. 203/2024 (lo scorso 12.01.2025), sia attualmente «consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo».

Come rilevato dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro, le modifiche legislative hanno attribuito al primo la competenza in materia di uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei; per l’effetto, con propria nota n. 811 del 29 Gennaio 2025 l’Ente ha dettato le prime indicazioni in ordine ai casi e ai modi in cui deve essere inviata la comunicazione nonché in ordine ai requisiti di operatività delle deroga.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 811 del 29 Gennaio 2025 avente ad oggetto «Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni».