In considerazione della normativa dettata dal D.lgs. 188/2008 e dal successivo Regolamento UE/2023/1542, entrato in vigore lo scorso 17 Agosto 2023 ma applicabile a decorrere dal 18 Febbraio 2024 – ad eccezione di taluni capi, quale quello di interesse, operante dal 18 Agosto p.v.. – Confindustria, con propria istanza identificata al Prot. Mase in entrata n. 188610 del 16 Novembre 2024, ha chiesto al Ministero: a) di confermare che «un’impresa che importa batterie per utilizzo proprio – senza, cioè, che le batterie acquistate vengano in alcun modo successivamente fornite a soggetti terzi – vada intesa come utilizzatore finale, escludendosi dunque la qualifica di produttore, da attribuire esclusivamente al fornitore estero; b) di chiarire se l’impresa che importa batterie per uso propria sia tenuta ad accertarsi che il fornitore estero sia iscritto al Registro Nazionale Pile ed Accumulatori oppure se ne è esente in quanto utilizzatore finale; c) di esplicitare se, con l’entrata in operatività del Regolamento UE/2023/1542, l’impresa che è importa per utilizzo proprio batterie da Stato extra-UE sia tenuta ad obblighi ulteriori rispetto a quello di cui al precedente punto b) ovvero se permane il regime di esenzione in quanto utilizzatore finale.
Con proprio interpello Prot. Mase in uscita n. 7310 del 16 Gennaio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, ha così riscontrato le richieste anzidette:
- a) «l’utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, di pile o accumulatori importato o messo a disposizione da un fornitore estero, configura l’impresa importatrice come “utilizzatore finale” di cui all’articolo 3, punto 21) del Regolamento (UE) 2019/1020 e il fornitore estero come produttore»;
- b) per l’effetto «l’impresa importatrice, in quanto “utilizzatore finale”, non è tenuta all’accertamento del rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 da parte del proprio fornitore e, dunque, all’accertamento della sua iscrizione al registro nazionale pile e accumulatori, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008 a carico del produttore, anche estero attraverso il proprio rappresentante»;
- c) «la qualifica di utilizzatore finale per l’impresa importatrice, alle condizioni sopra riportate, permane anche a seguito del combinato disposto delle definizioni di produttore, di importatore e di immissione sul mercato, così come indicate nel Regolamento (UE) 2023/1542. Pertanto, l’impresa che importa batterie da Stati extra-UE per utilizzo proprio è esclusa, in quanto “utilizzatore finale”, dagli obblighi relativi alla messa in servizio e alla messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI del Regolamento (UE) 2023/1542 per gli operatori economici».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 7310 del 16 Gennaio 2025 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 promosso da Confindustria (Rif. nota n. 188610 del 16 ottobre 2024) – Riscontro”.