Con proprio atto di interpello, identificato al Prot. Mase in entrata n. 4093 del 13.01.2025, la Provincia di Potenza ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di fornire taluni chiarimenti in merito a: a) la definizione della destinazione d’uso dei siti e sulla sua modalità di accertamento; b) l’interpretazione del concetto di “verde pubblico”; c) e di quello di “area commerciale/industriale”; d) la divisione di competenze tra Ente Pubblico e Agenzia Regionale.
Con proprio atto identificato al Prot. Mase in uscita n. 71143 del 14.04.2025, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, richiamando la normativa di settore e la giurisprudenza sviluppatasi in materia, ha così riscontrato gli interrogativi posti:
- a) ai fini dell’individuazione dei limiti da applicarsi, in accordo con una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 439 del 24 Gennaio 2022), il Ministero ha chiarito che il legislatore non si è riferito «alla sola specifica destinazione impressa dalle norme urbanistiche (PRG o altri strumenti di pianificazione), bensì ha inteso avere riguardo all’effettivo utilizzo dei terreni ai fini dell’individuazione dei valori”»; di talché «al fine di determinare i valori di attenzione e, quindi, individuare quale sia la colonna della Tabella 1 dell’allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152 del 2006 cui fare riferimento, occorre stabilire quale sia l’uso effettivo di quel determinato sito».
In accordo con tale principio nonché in applicazione della specifica previsione di cui all’art. 4ter comma 7° D.lgs. 181/2023, nei casi in cui un sito ricada in una destinazione urbanistica ma ivi sia allocato anche un impianto di produzione di energia rinnovabile, dovrà aversi riguardo ai «valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006», «tenuto conto dell’uso industriale temporaneamente realizzatosi durante la produzione di energia rinnovabile».
Nelle ipotesi, invece, in cui su una determinata particella urbanisticamente destinata a servizi di rete e infrastrutture venga ad essere legittimamente eseguito un fabbricato ad uso commerciale ove insiste anche un servizio di accoglienza residenziale, «tenuto conto della funzione sensibile insistente nel fabbricato, si ritiene che debbano essere osservati i limiti della colonna A atteso il pericolo potenziale per la salute umana che giustifica dunque l’applicazione dei limiti più stringenti»;
- b) con riguardo al secondo gruppo di quesiti, sostanzialmente inerenti ai limiti da applicarsi in relazione ad aree di verde poste in prossimità di infrastrutture stradali, il Ministero ha chiarito come «non sussistendo i presupposti per l’applicazione delle soglie più cautelative di colonna A, si ritiene ragionevole applicare ai fini della caratterizzazione dei suoli, relativi alle strade e relative pertinenze i limiti di colonna B».
Rispetto all’ultimo quesito («affinché si abbia la procedibilità su un’indagine per la ricerca del responsabile del superamento, quale CSC delle due colonne di Tabella 1 occorre tener presente nel caso in cui: • si esegue un campionamento dei terreni/sedimenti di un torrente, fiume o lago, che nel periodo di magra risultano essere privi di acqua? • si svolge un accertamento analitico nei terreni riposti all’interno di un canale artificiale, a pochi metri da una strada?), invece, il Ministero ha affermato che, da un lato, «I corpi idrici superficiali e relativi sedimenti non sono considerati quali matrici ambientali ai fini della normativa sulle bonifiche [..]», ad eccezione delle ipotesi di sito di bonifica di interesse nazionale la cui disciplina speciale riconduce i primi al concetto di sito e. dall’altro, come non sia possibile rispondere al secondo interrogativo stante l’indeterminatezza della terminologia utilizzata;
- c) qualora nel perimetro urbanistico di un’area industriale/artigianale insistano lotti mai interessati da attività produttive, anche in relazione a questi occorrerà far riferimento ai limiti di cui alla Colonna B della Tabella in parola in quanto, come sostenuto dal Consiglio di Stato, «in luogo del criterio formalistico» deve «farsi più correttamente applicazione di quello sostanzialistico» cosicché «Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene che trovino applicazione i limiti di cui alla Colonna B, atteso che, in mancanza di una destinazione effettiva specifica, non può che farsi riferimento alle vigenti norme urbanistiche, non rilevando che i due lotti C ed E non sono mai stati interessati da attività produttive»;
- d) con riguardo, in ultimo, alla ripartizione di compenteze, il Ministero ha ritenuto che «le attività di approntamento per il campionamento rientrino a pieno titolo nel supporto tecnico dell’ARPA e, pertanto, sono assoggettate all’avvalimento previsto dal vigente comma 4-bis dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152 del 2006»; ciononostante, in forza dell’art. 6, comma 3, lettera b), D.L. 153/2024, gli oneri per le indagini volte ad identificare il responsabile della potenziale contaminazione sono posti a carico del responsabile della contaminazione in ossequio al principio “chi inquina paga”.
Inoltre, rispetto al secondo interrogativo, si è stabilito «che i costi per le attività volte alla determinazione dei valori di fondo, incluse le attività di approntamento per l’esecuzione di sondaggi e analisi, chieste dal privato, sono a carico di quest’ultimo, mentre, ove le stesse attività siano state assunte per iniziativa del pubblico, i relativi costi rimarranno a carico del medesimo soggetto pubblico».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 71143 del 14 Aprile 2025 avente ad oggetto “Istanza di interpello ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Tematica Bonifiche. Nota Provincia Potenza prot. n. 1206 del 10/01/2025, acquisita con nota prot. n. 4093 del 13/01/2025. Applicazione dei limiti concentrazione soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, dell’allegato 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006”.