Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 41524 del 05 Marzo 2025, Conftrasporto ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di chiarire la corretta portata interpretativa della nuova disposizione di cui all’art. 12 comma 16bis D.lgs. 152/2006 ai sensi della quale «Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
In particolare, si era richiesto al Ministero se: a) la deroga riguardi solo le verifiche iniziali e di aggiornamento o anche gli ulteriori requisiti di cui all’art. 12 D.M. 120/2014; b) il requisito triennale possa dirsi soddisfatto indipendentemente da quando tale ruolo è stato ricoperto all’interno dell’azienda e quindi anche in un momento in cui la stessa non svolgeva le attività per le quali è richiesta l’iscrizione; c) la deroga operi solo nei confronti del legale rappresentante in carico e decade automaticamente con la cessazione di tale ruolo.
Con nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 78183 del 24 Aprile 2025, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha concluso come di seguito: «In ordine al primo quesito, si può affermare che l’eccezione prevista dall’articolo 212, comma 16-bis, del Decreto citato si applica esclusivamente alla verifica di idoneità iniziale e a quelle per l’aggiornamento previste dalla lettera c), comma 4, dell’articolo 12 del D.M. n. 120/2014. Di conseguenza, per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, il legale rappresentante deve comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma [..].
In ordine al secondo quesito, relativo al requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato tale requisito, si ritiene che esso debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014.
In ordine al terzo quesito, una lettura logico-sistematica del sopracitato comma 16-bis, che non specifica la durata del ruolo di responsabile tecnico ricoperto dal legale rappresentante, conferma che la deroga si applichi esclusivamente durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 78183 del 24 Aprile 2025 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Rapporto tra norme – Applicazione dell’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 rispetto agli articoli 10 – 12 e 13, del D.M. Ambiente n. 120/2014 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali)”