Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 63942 del 04.04.2025, la Provincia di Viterbo ha richiesto chiarimenti al Ministero in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 243 comma 3° D.lgs. 152/2006 a norma del quale: «[..] l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei».
In particolare, a parere del richiedente, «La locuzione “e in esercizio in loco” potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento, un ulteriore trattamento delle acque emunte mediante un impianto depurativo realizzato necessariamente all’interno del sito oggetto di bonifica».
Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 98956 del 23 Maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha riscontrato la richiesta anzidetta affermando come, invero la disposizione richiamata consenta alternativamente di trattare per la decontaminazione delle acque alternativamente o un apposito impianto di trattamento delle acque di falda, autorizzato a norma dell’art. 242 comma 7° D.lgs. 152/2006, oppure un impianto di trattamento delle acque reflue industriali esistente e in esercizio e, pertanto, «non dedicato al trattamento delle acque emunte e avente un proprio autonomo regime giuridico».
In questa prospettiva, deve, di necessità, concludersi come l’esegesi della normativa di riferimento non consenta di ritenere che gli impianti di trattamento da utilizzarsi siano necessariamente realizzati all’interno dei siti oggetti di bonifica; ciò anche in considerazione del dato per cui la locuzione “in loco” non è assimilabile al concetto di “nel sito”.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 98956 del 23 Maggio 2025 avente ad oggetto “Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 – Interpretazione dell’articolo 243, comma 3, del Testo unico ambientale”