News Ambiente – La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in punto all’operatività dell’attenuante di cui all’art. 452decies c.p.

Appare utile, in premessa, ricordare come, a norma della disposizione in parola, le pene previste per i delitti di cui al relativo titolo del codice penale così come quella per il delitto di associazione a delinquere aggravato ai sensi dell’art. 452octies c.p. sono diminuite allorquando l’imputato si sia adoperato «per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori» ovvero quando lo stesso «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi».

Con precipuo riguardo alla prima condotta richiamata dalla norma, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, nella sentenza in esame, come questa debba essere ravvisata in tutti «quegli interventi, non preventivamente tipizzabili (e distinti come tali da quelli pure specificati nell’articolo in esame), ma evincibili alla luce dei casi concreti, che si connotino per dar luogo ad una effettiva quanto stabile interruzione delle conseguenze del reato». In altri termini, non è sufficiente, ai fini della configurabilità dell’attenuante in esame, una qualsiasi «mera buona volontà disgiunta dal risultato» ma, al contrario, è necessario che si integri «un concreto aiuto all’ambiente, estraneo ad una mera attivazione priva di ogni effetto».

Sotto il profilo temporale, invece, la Terza Sezione ha specificato come, in difetto di un’espressa previsione normativa di segno contrario, anche tale comportamento debba essere (quantomeno) avviato in una fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Conferma di ciò si trarrebbe, in via indiretta, dall’art. 452decies comma 2° c.p. il quale, nel disporre che il termine di prescrizione del reato è sospeso per il periodo durante il quale il Giudice ha disposto la sospensione del procedimento, lega a stretto filo tale ultima facoltà alla necessità di consentire «le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione» – senza in ciò distinguere tra quelle attività poste in essere per evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato e quelle di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le precisazioni effettuate sinora – con riguardo ai necessari profili di effettività del “ravvedimento operoso” e del limite temporale in cui tali condotte devono essere quantomeno iniziate – risultano essere parimenti valide anche con riguardo alle attività di aiuto concreto prestato all’«autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti» e a quelle di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Con riguardo a queste ultime, la Terza Sezione ha solo ulteriormente precisato come esse siano da individuarsi in tutte quelle attività definite all’art. 240 D.lgs. 152/2006, senza alcuna distinzione tra messa in sicurezza d’urgenza, operativa o permanente, e come la previsione di un loro avvio in una fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento non osti alla possibilità di riconoscere tale attenuante anche in sede di riti speciali: «il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento segna uno spazio cronologico che ben può comprendere il precedente eventuale verificarsi dei citati procedimenti speciali, laddove la sua funzione appare piuttosto giustificata dalla esigenza di delimitare la fattispecie in parola rispetto al peculiare e ordinariamente più lungo svolgersi del giudizio ordinario. [..] Al più, la stretta correlazione tra la dichiarazione di apertura del dibattimento e la sospensione del processo, di cui all’art. 452 decies comma 2 cod. pen. [..] può ragionevolmente solo escludere la predetta sospensione nell’ambito dei predetti giudizi speciali, anche in ragione della natura acceleratoria del giudizio; per cui eventuali esigenze volte a procedere alla riparazione e valorizzazione processuale della stessa, potranno essere perseguite, senza alcun pregiudizio difensivo, attraverso una libera scelta processuale diversa, indirizzata verso il giudizio ordinario».

Cass. Pen., Sez. III, 01 Aprile 2025 – Ud. del 13.02.2025 – n. 12514 Pres. L. Ramacci Rel. G. Noviello