Con due separate istante – identificate rispettivamente ai Prot.li Mase in entrata n. 157408 del 30.05.2024 e 166103 del 12 Settembre 2025 – la Regione Lazio, anche in considerazione di un precedente riscontro fornito alla medesima dallo stesso Ministero – ha richiesto a quest’ultimo di chiarire se:
- a) il divieto di procedere alla gestione in regime di deposito temporaneo dei rifiuti esitati dal trattamento di impianti di gestione di rifiuti TM/TMB sia valevole anche per le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso (quali a titolo esemplificativo: impianti di recupero energetico, relativamente alle ceneri prodotte dalla combustione dei rifiuti inceneriti; impianti di autodemolizione, relativamente ai rifiuti generati dalle attività di bonifica dei componenti dei veicoli da smaltire; impianti di TM/TMB e/o di compostaggio, relativamente agli scarti e/o alla FOS da intendersi come rifiuto speciale decadente da “un processo di trattamento biochimico (compostaggio) dei rifiuti solidi urbani, che ne modifica la natura sostanziale”);
- b) alla luce del diveito di cui al punto precedente, quale sia la corretta interpretazione di “nuovo produttore di rifiuti” prevista dall’art . 183 comma 1° lett.. f) D.lgs. 152/2006;
- c) sia corretto – da parte dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo e, per l’effetto, alla previsione di specifiche modalità di gestione degli scarti decadenti dal trattamento dei rifiuti autorizzati – ammettere che i rifiuti «oggetto di un preliminare stoccaggio, subìto il trattamento in R o D, siano nuovamente stoccati, ad esempio, in R13 (o D15) con l’indicazione dei limiti quantitativi oltre i quali è necessario che il gestore dell’impianto avvii i rifiuti prodotti all’ulteriore destino, considerando anche che l’attuale disciplina non consentirebbe di passare da un’operazione di messa in riserva R13 ad un’altra»;
- d) «vista l’indicazione su riportata sull’esclusione della messa in riserva R13 di un rifiuto sottoposto a preliminare R12, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi le attività da R1 a R11 dopo attività R12 vengono effettuate in un impianto terzo rispetto a quello dove viene effettuata l’operazione R12 sul rifiuto in ingresso», «la compatibilità con quanto su indicato rispetto all’impossibilità di applicare l’istituto del deposito temporaneo per l’impiantistica di gestione rifiuti sui rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso, dovendo necessariamente (…) gestirli quindi in messa in riserva R13 (o deposito preliminare D15) prima di portarli ad impianti terzi».
Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 79776 del 29 Aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha, in prima battuta, richiamato i principi già statuiti nella propria precedente nota richiamata dall’interpellante – nella quale si era affermato, da un lato, che «il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)”. Ne discende che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, non sembrerebbe applicabile l’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione».
Dall’altro, il Ministero aveva già escluso che «ai rifiuti esitanti dalle operazioni di recupero identificate al codice R12 in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento, da effettuarsi al di fuori dell’impianto che li ha prodotti» potesse essere « applicabile la messa in riserva identificata con il codice R13 di cui al citato allegato C, in quanto, [..] la descrizione al codice R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” la esclude dal novero delle successive operazioni».
In conseguenza di ciò, il Ministero ha lapidariamente riscontrato le richieste dell’interpellante affermando come spetti «all’Autorità competente provvedere ad individuare nell’atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 79776 del 29 Aprile 2025 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento”