Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 235616 del 20 Dicembre 2024, la Regione Puglia ha chiesto al Ministero di chiarire se:
- a) «la deroga al valore del parametro DOC prevista ai sensi dell’art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi – a valle della prevista procedura di analisi del rischio di cui all’Allegato 7 – possa o meno consentire di superare anche il valore limite di IRDP cui alla lettera g) della nota (*) della tabella 5a dell’Allegato 4 (cfr. nota 1 al presente interpello), fissato inferiore a 1.000 mgO2/kgSVh»;
- b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto precedente, se «il rifiuto con codice EER 190501, costituito dal sottovaglio proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso un impianto di biostabilizzazione come descritto in premessa, avente IRDP superiore a 1000 mgO2/kgSVh, può ritenersi un rifiuto trattato conformemente all’art.7 comma 1 del D.Lgs. 36/03 – che prevede un trattamento preliminare sui rifiuti da conferire in discarica [..]»;
- c) in caso di risposta affermativa a quanto richiesto al punto 1), se «sia possibile utilizzare a riferimento – oltre alla procedura di analisi del rischio di cui all’Allegato 7 che attiene alla matrice falda ed al percolato – le procedure valutative previste dalle linee guida APAT 2005 “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” relativamente alla componente biogas» «al fine di effettuare una valutazione del rischio che consenta – a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti – di verificare l’ammissibilità a smaltimento dei rifiuti e di stabilire l’idoneità del sito, i possibili effetti in termini di emissioni della discarica (in particolare relativamente al biogas), nonchè l’idoneità dei presidi ambientali e le più idonee modalità gestionali da attuare».
Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 86139 del 08 Maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato le richieste sopra riportate.
Innanzitutto, con riguardo al primo quesito, il Ministero ha dapprima chiarito come l’art. 7sexies D.lsg. 36/2006 preveda espressamente la possibilità per le Autorità territorialmente competenti di autorizzare «anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi». In tali ipotesi, saranno le stesse autorità a dettare i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche; criteri che dovranno essere «stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7 del medesimo decreto».
Nell’esercizio di tale potere «Le autorità competenti, in fase di rilascio dell’autorizzazione e previa adeguata motivazione, possono consentire l’ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio».
Per quel che concerne, invece, il secondo interrogativo posto, il Ministero ha chiarito, da un lato, «che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica» e, dall’altro «che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente, per come specificato in risposta al quesito precedente».
In ordine, invece, alla possibilità di far ricorso alle procedure valutative previste dalla linee guida Apat 2025, il Ministero si è limitato a sottolineare come, alla data odierna, il documento richiamato sia stato ritirato e in corso di aggiornamento.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 86139 del 08 Maggio 2025 avente ad oggetto “Articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – interpello in materia ambientale relativamente alle discariche di rifiuti non pericolosi – sottocategorie previste dall’articolo 7- sexies del D.lgs. n. 36 del 2003 – deroghe ai limiti di ammissibilità.”