News Ambiente – Disciplina REACH e End of Waste: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello del C.N.A.

Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 177797 del 01 Ottobre 2024, il C.N.A. quale Associazione di Categoria rappresentata nello C.N.E.L. ha richiesto al Ministero dell’Ambiente di confermare l’applicabilità del Regolamento Reach ai soli materiali End of Waste esitati dal processo di recupero e non anche ai rifiuti alimentati a tale processo. Ne dovrebbe derivare, a parere del richiedente, l’inutilizzabilità della disciplina in parola quale criterio per stabilire la cessazione della qualifica di rifiuto e l’impossibilità di pretendere il rispetto dei valori regolamentari tanto in sede di dichiarazione di conformità dell’End of Waste quanto all’interno delle prescrizioni autorizzatorie riferite ai rifiuti in ingresso.

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 95594 del 20 Maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare ha così riscontrato le richieste avanzate: innanzitutto, è stata confermata l’esclusione dei rifiuti dal campo di applicazione del Regolamento Reach – trovando tale assunto sostegno anche nel dettato delle Linee Guida S.N.P.A. 41/2022 le quali non impongono specifici controlli dei rifiuti in ingresso riconducibili agli adempimenti previsti dalla disciplina europea in parola.

In seconda battuta, lo scrivente ha richiamato il disposto di cui all’art. 184ter comma 5bis D.lgs. 152/2006 a mente del quale: «La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto»; ne ha dedotto come, da una parte, vi sia «la necessità che un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato rispetti il regolamento sulle sostanze chimiche e prodotti collegati (i.e. Regolamento REACH)» ma che, dall’altra, «tale conformità̀ non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 95594 del 20 Maggio 2025avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine all’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste presentato da CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa”