Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 41292 del 05 Marzo 2025, il richiedente interrogava il Ministero circa la possibilità di utilizzare, per la produzione di biogas, «prodotti solidi e liquidi [..] definiti End of Waste» e derivanti da impianti autorizzati a norma dell’art. 208 D.lgs. 152/2006 per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola, alimentari e agroalimentari, in conformità alla norma tecnica UNI 11922:23.
Tale norma, in particolare, «stabilisce che la biomassa solida e liquida prodotta attraverso i processi di recupero ivi previsti non sia più rifiuto, ma un prodotto commerciale con caratteristiche specifiche, tali da renderla pienamente utilizzabile nei biodigestori che producono biogas, senza restrizioni di sorta».
A parere dell’interpellante, la richiesta di chiarimenti appare necessaria in considerazione del fatto che taluni Enti sul territorio nazionale, ignorando l’interpretazione anzidetta e fondandosi sul solo tenore letterale delle previsioni di cui al D.M. 5046/2016, «tendono a considerare il digestato agroindustriale prodotto dagli impianti, per il solo fatto che utilizza anche la biomassa solida o liquida (End of Waste), per la produzione di biogas, come rifiuto. Di conseguenza, assoggettano l’utilizzo all’autorizzazione allo spandimento (R10) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, ritenendo che abbia perso la qualifica di sottoprodotto di cui all’art. 184-bis dello stesso decreto».
Con propria nota di riscontro identificata al Prot. Mase in uscita n. 121740 del 26.06.2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha confermato l’orientamento degli enti territoriali, affermando che il portato normativo di cui all’art. 24 lett. a) D.M. 5046/2016 non prevede tra i materiali e le sostanze utilizzabili negli impianti di digestione anaerobica autorizzati alla produzione di digestato la biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari di talché «si deve dedurre che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche»
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 121740 del 26 Giugno 2025 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 – chiarimenti sull’utilizzo, per la produzione di biogas, di taluni prodotti solidi e liquidi definiti End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006”