News Ambiente – Salvo l’esistenza di specifiche ipotesi di non punibilità previste dalla Legge, il mancato rispetto della normativa ambientale è sempre sanzionato, anche in ipotesi di urgenza

La pronuncia in parola prende le mosse dal ricorso per Cassazione avanzato dall’imputato – assolto per non essere punibile per particolare tenuità del fatto – avverso la sentenza emessa a Suo carico in tal termini.

Si doleva, in particolare, il ricorrente della circostanza per cui il Giudice lo avesse, al di là della non punibilità, comunque ritenuto responsabile del reato di abusiva produzione di emissioni in atmosfera – a suo dire, tra le altre censure, non adeguatamente valutando l’inesigibilità di un comportamento alternativo lecito.

Si rappresentava, infatti, come la Società – aggiudicataria di un appalto per la gestione dell’impianto di depurazione dei reflui fognari a seguito di gara – avesse ricevuto detto impianto con procedura d’urgenza «sul presupposto che il funzionamento dello stesso non potesse essere interrotto per motivi di igiene», non venendo, tra l’altro, neppure informata da parte del soggetto pubblico dei problemi con l’autorizzazione (rilasciata all’intero stabilimento) in essere.

Rileva la Corte, però, come la circostanza sia del tutto irrilevante: «Non può, infatti, ritenersi invocabile la categoria dell’inesigibilità, come prospettato dalla difesa, la quale sostiene, in sostanza, che il funzionamento dell’impianto non poteva essere interrotto per motivi di igiene. [..] Si è infatti già affermato, ad esempio in materia di smaltimento di rifiuti tossici o nocivi, che, per escludere la responsabilità dell’agente, cioè di colui che ha commesso l’azione incriminata (nel caso già esaminato da questa Corte, la gestione non autorizzata di discarica: Sez. 3, n. 4441 del 06/03/1996, Rv. 204423 – 01), è necessario rinvenire una determinata causa di giustificazione fra quelle positivamente disciplinate dall’ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità (oggettiva o soggettiva)». In questa prospettiva, il ricorso ad una procedura d’urgenza se «può giustificare l’adozione di misure straordinarie, ma non può mai giustificare la violazione delle norme ambientali: queste ultime devono essere rispettate anche in situazioni di urgenza, salvo specifiche deroghe previste dalla legge» (si veda, ad esempio, l’ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 191 D.lgs. 152/2006).

La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato iL seguente principio di diritto: «“Il principio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle norme poste a tutela del bene ambiente, indipendentemente dalla natura pubblicistica o urgente dell’intervento. La violazione delle norme penali a tutela dell’ambiente costituisce reato anche se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità”»

Cass. Pen., Sez. III, 07 Luglio 2025 – Ud. del 12.06.2025 – n. 24717 Pres. L. Ramacci Rel. A. Scarcella. Si veda anche Cass. Pen., Sez. III, 07 Luglio 2025 – Ud. del 12.06.2025 – n. 24718 Pres. L. Ramacci Rel. A. Scarcella.