Con proprio interpello identificato al Prot. in entrata n. 58077 del 27.03.2025, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto al Ministero di confermare la correttezza delle proprie conclusioni interpretative in ordine:
- a) in primo luogo, alla circostanza per cui, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Ministeriale n. 127/2024, «il recupero ambiente (R10) non possa più essere effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504, ma che lo stesso debba essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al decreto n. 127/2024»;
- b) in secondo luogo, alla conclusione in forza della quale – dal momento che il D.M. 05.02.1998 non prevede per i rifiuti ora in parola l’operazione R5 per l’utilizzo dei recuperi ambientali – «la produzione di aggregato recuperato conforme al decreto n. 127/2024 con il Codice EER 170504 possa essere autorizzato in procedura semplificata ex art. 214-216 del D.lgs n. 152/2006, [..] solo per l’industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevati e sottofondi stradali (lettere a e c del punto 7.31bis.3) e non anche per l’utilizzo nei recuperi ambientali»; «Conseguentemente, la produzione di aggregato recuperato da codice EER 170504 per i recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal DM n. 127/2024 dovrà essere autorizzato in procedura ordinaria, ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n. 152/2006».
Con nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 138506 del 22 Luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato le richieste avanzate.
E’ stato, in premessa, richiamato il testo dell’art. 8 comma 1° D.M. 127/2024 in forza del quale «“…ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, […] inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto”». Ne consegue, a parere del Ministero, che «nell’ambito delle operazioni di recupero in argomento, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto».
Ulteriormente è stato evidenziato come il D.M. 05.02.1998 preveda effettivamente l’utilizzo per recuperi ambientali del rifiuti identificati con codice EER 170504 attraverso l’operazione R10, purchè all’esito delle operazioni venga svolto un test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo stabilito all’Allegato 3 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del medesimo decreto.
In particolare, la lettura di tale ultima previsione consente di tracciare una netta demarcazione tra tale forma di recupero e quella prevista del D.M. 127/2024 la quale presuppone «la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate».
Ciò detto, il Ministero ha ritenuto non condivisibili gli assunti proposti dagli interpellanti in quanto non coerenti con il quadro normativo vigente in materia il quale «opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste»; «ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006»
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 138506 del 22 Luglio 2025 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127”