Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione – dapprima dando atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e dottrinale in ordine alla qualificazione del reato di combustione illecita di rifiuti pericolosi quale reato autonomo piuttosto che come circostanza aggravante dell’ipotesi di cui alla prima parte del comma primo – facendo richiamo ai criteri di distinzione nel tempo enucleati, ha, infine, affermato il seguente principio di diritto: «ove l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 256-bis d. Lgs. 152/2006 abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, essa costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante, in ragione della differenza «originaria» tra rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose tout court (rifiuti pericolosi «assoluti») ovvero di sostanze pericolose in determinate concentrazioni (rifiuti «speculari» pericolosi), con conseguente esclusione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti pericolosi dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.».
Cass. Pen., Sez. III, 07 Agosto 2025 – Ud. del 02.07.2025 – n. 29222 Pres. L. Ramacci Rel. A. Galanti.