Sicurezza sul lavoro: responsabile il datore di lavoro anche per danni occorsi dall’assenza di norme di prevenzione innominate. Cass. Civ. Sez. Lav., 30/06/2016, n. 13465

Al datore di lavoro è addebitabile la responsabilità per il danno occorso al lavoratore causalmente riconducibile all’assenza di misure di prevenzione cd. “innominate”, in virtù del generale dovere di sicurezza su di lui incombente ai sensi dell’art. 2087 c.c., interpretato alla luce degli art. 32 e 41 della Costituzione. La Corte di cassazione, quindi, in assenza di prova contraria, condanna il datore di lavoro anche per la mancanza di misure di prevenzione che, sebbene non formalmente imposte dalla legge, siano suggerite dagli standard di sicurezza normalmente osservati o da conoscenze sperimentali o tecniche.

Sentenza della Cass. civ., sez. lav., 30 giugno 2016, n. 13465